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Approfondimenti

etichette alimentari ingannevoli

L’etichetta presente sulle confezioni dei prodotti alimentari ci permette di conoscere informazioni importanti su ciò che acquistiamo e mangiamo: non solo, infatti, le etichette riportano informazioni “ovvie” quali il contenuto, la data di scadenza e le modalità di conservazione, ma anche, ad esempio, l’eventuale presenza di OGM, l’origine del prodotto e le sue caratteristiche nutrizionali. Conoscere le voci che troviamo sulle etichette ci permette di leggerle con competenza e, quindi, di scegliere meglio.

Alcune voci indicate sulle etichette dei prodotti alimentari sono obbligatorie, e sono quelle che fanno riferimento a cosa effettivamente è contenuto nella confezione (la denominazione legale) e, in particolare, alle sue condizioni fisiche e al trattamento a cui è stato sottoposto per il confezionamento. Ingredienti è la voce di riferimento per sapere cosa contiene la confezione, oltre al prodotto principale (eccipienti, conservanti, aromi), e gli elementi presenti in questa voce sono elencati in ordine decrescente di peso. Altra voce fondamentale e sempre presente è quella relativa alla quantità del prodotto contenuto nella confezione, cioè al suo peso netto. Viene anche indicata la durata del prodotto, cioè il termine entro il quale è opportuno consumarlo se non si vuole che si deteriori (in tale caso la voce in etichetta è da consumarsi entro il) o che perda sapore e consistenza (in questo caso, invece, la voce in etichetta è da consumarsi preferibilmente entro il).

Fra le informazioni obbligatorie ne possiamo trovare alcune che, ovviamente, non sono presenti su tutte le confezioni, ma solo su alcuni di essi, per via delle caratteristiche stesse del prodotto: le sigle contrassegnate con una “E” sono quelle che si riferiscono alla presenza di additivi; si tratta di quelli autorizzati in Europa e possono essere indicati con tramite una sigla (E415, E110), o con la denominazione per interno (“gomma di xantano”). Va indicato anche il fabbricante del prodotto, o l’importatore, nel caso sia necessario, per avere un riferimento in caso di necessità di segnalazione. Per fornire una garanzia ulteriore sulla tracciabilità del prodotto, viene indicato in etichetta anche il lotto di appartenenza, di modo da poter risalire ad una partita difettosa o alterata e intervenire con il ritiro o il blocco della produzione. La modalità di conservazione è un’altra caratteristica che viene indicata sull’etichetta, ed è tipica dei prodotti deperibili o di quelli conservati (e da conservare) al freddo. Quando è necessario, l’etichetta riporta anche le istruzioni per l’uso, la presenza di OGM (organismi geneticamente modificati) quando superiore allo 0,9% del totale, e l’origine del prodotto: quest’ultima indicazione viene inserita quando l’omissione di tale informazione può essere fuorviante per chi acquista.

Sull’origine dei prodotti, la Commissione Europea qualche mese addietro ha espresso parere favorevole per l’indicazione obbligatoria dell’origine della carne e del latte in etichetta anche per i prodotti trasformati, così come da settembre è entrata in vigore la legge di delegazione europea 170/2016 per ristabilire l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta o sugli imballaggi dei prodotti alimentari.

I prodotti alimentari devono presentare sull’etichetta anche le caratteristiche nutrizionali per precisi quantitativi di prodotto (solitamente 100 grammi), in modo che il consumatore abbia chiaro cosa contiene, in termini di nutrienti, quello che acquista e mangia/beve: non si tratta, pertanto, di pareri sull’utilizzo del prodotto, ma di informazioni oggettive quali quelle previste dal regolamento EU 1924/06: in etichetta, pertanto, trovano spazio la tabella nutrizionale  che indica il valore energetico e l’apporto di nutrienti del prodotto, l’informazione rispetto alla GDA (quantità giornaliera indicativa di nutrienti necessari al corpo in una giornata, e quantità di questi contenuta dal prodotto) e i consigli sulle possibili associazioni del prodotto con altri alimenti.

Dal 13 dicembre 2016 troverà piena  applicazione il Regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede alcune novità importanti.Ad esempio, la leggibilità delle informazioni obbligatorie, l’individuazione e la comunicazione del soggetto responsabile della correttezza delle informazioni, l’obbligatorietà di fornire le informazioni prima dell’acquisto in caso di vendita on-line.

Le etichette, quando sono apposte su prodotti che hanno ricevuto (a livello nazionale o europeo) la certificazione apposita, possono riportare anche le diciture Biologico, o IGP, o ancora DOP e altri: si tratta, rispettivamente, delle indicazioni (legate sia all’origine che alla produzione e al trattamento) di prodotti di natura biologica, o di prodotti ad Indicazione Geografica Protetta o ancora di Denominazione di Origine Protetta.

Questa rubrica è realizzata grazie al contributo non condizionato di Abbott, Abbvie, Bayer, Medtronic, Novonordisk, Roche.

Salvatore Zuccarello

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