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legge pinto

Se sei stato coinvolto in un giudizio civile, penale o amministrativo per un irragionevole periodo di tempo e ne hai subito dei danni (patrimoniali o non patrimoniali) puoi richiedere allo Stato Italiano un’equa riparazione, purché sussistano determinate condizioni. Lo prevede la Legge Pinto (legge n. 89 del 2001).

Cosa stabilisce la Legge Pinto

Le legge Pinto, dopo essere stata modificata dal Decreto legge n. 83 del 2012 (c.d. Decreto sviluppo, recante misure urgenti per la crescita del Paese) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 che, all’art. 55, riforma la L. 24 marzo 2001 n. 89, è stata recentemente oggetto di nuove e ulteriori modifiche - purtroppo peggiorative - per opera della c.d. Legge di Stabilità 2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  (Legge n° 208 del 28 dicembre 2015) che, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, prevede modifiche al capo II della Legge 24 marzo 2001, n. 89.

A chi si applica

Si applica a chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

La ragionevole durata di un processo

Si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio dinnanzi la Corte di Cassazione.

Si considera altresì rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni e se la procedura fallimentare si è conclusa in sei.
Comunque, si considera rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Il processo civile si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo o con la notificazione dell’atto di citazione; il penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. Ai fini del computo del termine ragionevole non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso per proporre impugnazione.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di equa riparazione si propone, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Questo implica che per presentare la domanda è necessario attendere la conclusione del processo di cui si è parte e che la sentenza emessa dal Giudice passi in giudicato (questo avviene quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dalla legge o quando decorrono i termini previsti per legge senza che venga proposta impugnazione). 

Per presentare la domanda è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Con la Legge di Stabilità è stato però previsto l’obbligo per la parte di un processo di esperire nel corso dello stesso ed almeno sei mesi prima che si maturi il diritto all'indennizzo, ovvero prima del superamento del termine massimo di durata del processo, dei rimedi preventivi (art. 1-ter Legge Pinto), pena l’inammissibilità della domanda di equa riparazione.

Per il processo civile  è rimedio preventivo la proposizione del giudizio con rito sommario o la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario  entro l’udienza di trattazione e, comunque, almeno 6 mesi prima che siano trascorsi 3 anni in primo grado.  Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., possibile anche se vi è competenza collegiale del Tribunale, sempre almeno 6 mesi prima del termine ragionevole (che in appello è di 2 anni).

Per il processo penale è rimedio preventivo un’istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima della scadenza del termine ragionevole.

Per il processo amministrativo  è rimedio preventivo l’istanza di prelievo con la quale la parte segnala l’urgenza del ricorso.

Per il processo contabile e pensionistico davanti alla Corte dei Conti e di Cassazione è rimedio preventivo l’istanza di accelerazione presentata, rispettivamente, almeno  6  e 2 mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata ( un anno per il giudizio di Cassazione).

L'aver esperito tali rimedi è richiesto a pena di inammissibilità della domanda di equa riparazione.

Come si presenta la domanda

La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice dinnanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

Guarda qui la Tabella di competenza della Corte di Appello.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quando si tratta di procedimenti militari. Negli altri casi si propone nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presidente della Corte di Appello, o un magistrato della Corte a tal fine designato,  deve decidere sulla richiesta d’indennizzo entro trenta giorni dal deposito del ricorso con decreto motivato.

Non può essere designato per la trattazione del procedimento il giudice del processo presupposto.

Se è riconosciuto l’indennizzo e, quindi, se la Corte di Appello accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. L’avvocato deve velocemente comunicare la decisione al Ministero entro trenta giorni dal deposito della decisione. Questo termine è molto importante: la decisione comunicata al Ministero oltre questo termine non ha infatti alcun effetto nei confronti dell’amministrazione. Questo significa che il cittadino non potrà più pretendere dal Ministero il pagamento dell’indennizzo.

Se non è riconosciuto l’indennizzo e, quindi, se la Corte di Appello respinge in tutto o in parte il ricorso, è possibile opporsi a questa decisione. La procedura di opposizione deve essere attivata entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.  In questo caso, la Corte di Appello decide sull’opposizione entro quattro mesi dal deposito del ricorso con decreto impugnabile per Cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Attenzione! Quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

 Le valutazioni del Giudice

Il Giudice decide la somma da riconoscere come indennizzo valutando vari elementi. Gli elementi che il Giudice considera per la determinazione dell’indennizzo sono elencati dal nuovo art. 2-bis della L. 24 marzo 2001 n. 89 e fanno riferimento:

- all’esito del processo nel quale si è verificata la violazione;

- al comportamento del giudice e delle parti;

- alla natura degli interessi coinvolti;

- al valore ed alla rilevanza della causa.

In ogni caso la misura dell’indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice.

 L’indennizzo

La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta anche rispetto al quantum dell’indennizzo da riconoscere a titolo di equa riparazione. Mentre precedentemente la Legge Pinto prevedeva che il Giudice liquidasse un indennizzo in misura non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 1.500, con le nuove disposizioni si prevede che il Giudice liquidi, di regola, una somma di denaro non inferiore ad euro 400 e non superiore a euro 800, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di ragionevole durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo.

La somma può essere anche diminuita fino al 20% quando le parti del processo sono più di dieci e fino al 40% quando sono più di cinquanta.

Inoltre, la somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

L’indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte e incrementato fino al 20% per ciascun ricorso riunito quando la riunione è disposta su istanza di parte.

Chi può avere diritto all’indennizzo

L’indennizzo non viene riconosciuto:

  1. a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese;
  2. b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
  3. c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  4. d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.

La legge di Stabilità 2016 ha poi introdotto  delle ipotesi di esclusione di indennizzo  (ad esempio per la parte condannata ai danni per lite temeraria nel processo presupposto e per la parte che, pur in assenza di tale condanna, risulti consapevole dell’infondatezza “originaria o sopravvenuta” della sua posizione) e ipotesi di presunzione di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito (ad esempio “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alla condizione personale della parte”).

L’erogazione dell’indennizzo avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo di spesa.

I documenti necessari

E’ necessario depositare copia autentica dell’atto di citazione, ricorso, comparse e memorie relative al procedimento per cui si agisce; i verbali di causa ed i provvedimenti del giudice; il provvedimento che definisce il giudizio in maniera irrevocabile.

Questi documenti servono alla Corte di Appello per verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini corretti, cioè se sia tempestivo, e se vi siano tutti i presupposti e le ragioni per avanzare la pretesa di indennizzo.

Modalità di pagamento

La Legge di Stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n. 89/2001, il creditore rilasci all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n.445/2000, attestante:

  • la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo;
  • l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo;
  • l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere;
  • la modalità di riscossione prescelta.

Tale dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso.

Questi i MODELLI di dichiarazione.

 I costi del procedimento

Il procedimento non è soggetto a contributo unificato, ma il decreto che viene emesso al termine è soggetto a imposta di registro e quindi a registrazione (circolare Agenzia delle Entrate 23.3.2004 n. 13/E), che verrà tuttavia corrisposta solo in caso di mancato accoglimento del ricorso.

Nel caso in cui l'amministrazione sia condannata, verrà corrisposta da quest'ultima.

Per tutte le attività processuali inerenti la richiesta risarcitoria la parte richiedente può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato: in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi si può chiedere di essere ammesso alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato. Approfondisci la scheda sul Patrocinio a spese dello Stato.

Norma transitoria

Attenzione! Le nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 che modificano la Legge Pinto non si applicano a tutti i processi lunghi in corso! La norma transitoria (art. 6) prevede infatti che le nuove norme non si applichino ai processi la cui durata alla data del 31/10/2016 ecceda i termini ragionevoli né a quelli che risultino già in decisione alla medesima data!

IN PRATICA

Si può ottenere l’indennizzo per processi durati più di sei anni, con un ricorso presentato al presidente della Corte di Appello entro 6 mesi dalla conclusione del processo. La Corte si pronuncia entro 30 giorni dal deposito.

Prima di richiedere l’indennizzo è opportuno valutare bene se ci sono le possibilità di un buon esito, per non incorrere in sanzioni.

Valentina Ceccarelli

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