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Approfondimenti

cittadino avvocato

Il rapporto tra cittadino ed avvocato si basa sulla fiducia. Nel momento in cui essa viene meno, il rapporto si incrina. Spesso accade per problemi di incompatibilità caratteriale, per la poca trasparenza, per la mancanza di informazioni relative alla causa in corso: in questi - ed in tutti gli altri casi - è importante affrontare la questione con il proprio difensore, cercando di sanare le incompatibilità e cercando un punto di incontro tra le posizioni, senza dimenticare che l’avvocato è nominato per la nostra difesa.

E’ il Codice Deontologico Forense che stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con gli altri professionisti.

Un primo parere

E’ bene sapere che anche per avere un primo parere, in via puramente informativa, è necessario sincerarsi se la consulenza abbia o meno un costo. Pertanto, è consigliabile accertarsi sempre prima dell’eventuale somma da corrispondere per non incappare in spiacevoli sorprese: ogni attività del professionista si presume onerosa…l’avvocato, se non stabilito diversamente, non riceve e non fornisce consulenze gratis!

Obbligo del preventivo scritto

Anche al di fuori dei casi in cui si ha accesso al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato può assistere gratuitamente una persona. Questa ovviamente è un’eccezione alla regola poiché la prestazione si paga. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima: l'art. 13, comma 5, secondo periodo, della legge sull’ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247), prevede ora che il professionista a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta alla parte assistita la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (art. 13, comma 5, secondo periodo).

Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

Obbligo di informazione

L’art. 27 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi. 

Il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, soprattutto quando si tratta del compenso, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di riferimento affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

La delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine, con la quale viene “liquidata” la parcella depositata, deve essere spedita in copia al cliente e può essere utilizzata dall’avvocato, in caso di mancato riscontro, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento a carico del cliente.

Il Consiglio interviene altresì, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle altre contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle.

Se l’avvocato presenta un’ingiunzione di pagamento, cosa si può fare?

Se si ritiene che la richiesta di pagamento oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo sia illegittima, è opportuno rivolgersi ad un altro legale affinché provveda, entro i termini di legge, a proporre atto di citazione in opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo.

IMPORTANTE! Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute (spese vive) e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie.

RICORDA! Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (patti di quota lite).

Rinuncia al mandato

L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi.

In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

Nelle ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo Pec; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.

L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore ma deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

Revoca del mandato

Nei casi di incompatibilità estrema, è sempre possibile revocare il mandato di fiducia, motivando adeguatamente le ragioni per cui si intende interrompere il rapporto. E’ sempre preferibile inviare la comunicazione per iscritto attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attenzione però: il legale deve essere pagato per tutta l’attività posta in essere fino al momento della revoca!

L’avvocato dovrà poi procedere alla restituzione di tutta la documentazione acquisita dietro richiesta del cliente, salvo trattenerla, anche senza il consenso della parte assistita, quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

Valentina Ceccarelli

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