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Editoriali

skyecitt 2015 02 19

Il 26 maggio 2009, il Senato ha approvato il disegno di legge, n. 1082-B d'iniziativa del Governo, (presentato da Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoni, Alfano) avente ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
Ci sembra un importante risultato e da tempo auspicavamo che si procedesse ad un intervento legislativo sul tema della conciliazione. Spulciando i 72 articoli del testo troviamo infatti diversi riferimenti alla conciliazione, di particolare interesse l'art. 30 e l'art. 60. L'art. 30, nello specifico, prevede la possibilità per l'utente di servizi pubblici o di pubblica utilità, di promuovere, in caso di lesione dei propri diritti, la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano tali servizi dovranno recepire uno "schema tipo" di procedura conciliativa entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

Ci sono almeno due motivi per i quali pensiamo che questo tema vada seguito con attenzione.

Primo: Quale schema tipo suggerire per la procedura conciliativa? Ci piacerebbe che si tenesse conto dell'esperienza maturata dalle associazioni di consumatori che ha prodotto 20 protocolli nazionali di "conciliazione paritetica" ( o negoziazione assistita) svolgendo nel solo 2008 circa 26.000 conciliazioni; nel corso di venti anni il numero dì conciliazioni svolte ha superato di gran lunga il numero di centomila (a costi zero per il cittadino). E' uno schema pertanto che ha funzionato, migliorabile ma comunque da prendere in seria considerazione.

Secondo: a quale livello si gioca la partita della conciliazione? Sempre più a livello locale come avviene per tutti gli strumenti e le politiche elaborate negli anni per la promozione della partecipazione civica . E' lo stesso terreno del comma 461 art 2 finanziaria 2008 che richiede una presenza locale del Movimento pronta a cogliere ed elaborare le opportunità di promozione di partecipazione civica.

L'art 60 contiene ben diciassette principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi per l'emanazione entro sei mesi di uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

E' troppo presto per dare una valutazione puntuale su tali testi ancora fermi ai principi cardine, (bisogna pertanto attendere i diversi decreti legislativi) quello che tuttavia Cittadinanzattiva rileva è il rischio di condurre a logiche e competenze giudiziali la pratica della conciliazione e il mancato riconoscimento delle forme atipiche di conciliazione in particolare in materia di consumo.

 

Dal nostro punto di vista, invece, sarebbe importante valorizzare gli sforzi dei centri civici di conciliazione (centri di mediazione, case della pace, camere di conciliazione presso associazioni di conciliazione ecc) che si impegnano nella gestione del conflitto facendo leva su un ricco patrimonio di competenza civica.

La conciliazione, inoltre, non dovrebbe essere considerata solo come occasione di diminuzione del contenzioso, ma, come dice la Direttiva comunitaria sulla mediazione civile e commerciale (22/10/2004), la "conciliazione ha un valore intrinseco come metodo di risoluzione delle controversie, cui i cittadini e imprese, dovrebbero avere facile accesso e che merita di essere promosso indipendentemente dalla sua caratteristica di poter alleggerire la pressione sul sistema giudiziari".

Per questo vorremmo che il necessario intervento normativo per qualificare le forme di giustizia alternativa non mortificasse le tecniche di mediazione e di gestione dei conflitti proprie della cittadinanza attiva.

Liliana Ciccarelli
Responsabile conciliazione Cittadinanzattiva

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Redazione Online

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