Menu

Notizie

Ius soli

A quasi due anni dall’approvazione alla Camera, nell’ottobre del 2015, l’Italia torna a discutere la legge sulla cittadinanza che riconosce il diritto di essere italiani ai bambini nati o che studiano nel nostro Paese. Mentre le forze politiche si danno battaglia, ci si interroga sul significato dello Ius soli. In Italia, fino ad ora, in base ad una legge del 1992, il diritto di cittadinanza per nascita si basa sullo ius sanguinis: un bambino straniero nato nel nostro Paese è italiano se almeno uno dei genitori è italiano.

Un bambino nato invece da genitori stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente. Cosa cambierebbe se venisse approvata la legge in discussione al Senato?

Verrebbero introdotti due nuovi diritti: lo ius soli temperato e lo ius culturae. Il primo prevede che un bambino nato in Italia può avere diritto alla cittadinanza se almeno uno dei due genitori risulta in possesso del permesso di soggiorno lungo e si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni; diversamente, se il genitore non proviene dall’Unione Europea, servono anche altri requisiti (reddito, alloggio e conoscenza della lingua italiana). Lo ius culturae prevede invece che possano chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico.

I ragazzi nati all’estero ma che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni potranno ottenere la cittadinanza dopo aver abitato in Italia per almeno sei anni e avere superato un ciclo scolastico. Sia per lo ius soli che per lo ius culturae serve il nulla osta del Viminale che verifichi che non esistano controindicazioni per motivi di sicurezza e sarà necessaria una dichiarazione di volontà di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, da presentare al Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età. Leggi di più su www.ilpost.it e su www.redattoresociale.it

Valentina Ceccarelli

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido