L’istituto, introdotto con la Legge n. 54 del 2006 per la tutela della prole, non può essere negoziato dai coniugi in sede di separazione. Anche se c’è accordo tra le parti, il minore non può essere affidato esclusivamente ad uno dei genitori, in mancanza di valide ragioni, perché sarebbe contrario alla ratio della norma. Leggi qui