La possibilità di stare in giudizio personalmente e senza il ministero del difensore viene riconosciuta solo nell’ambito del processo civile, non potendosi estendere tale possibilità anche al processo penale, stante la diversa natura degli interessi che in quest'ultimo caso vengono in rilievo.
Il codice di procedura civile riconosce pertanto il diritto del cittadino a stare in giudizio senza la rappresentanza di un legale nelle cause civili dinanzi al giudice di pace il cui valore non superi i 1.100,00 euro (art. 82 c.p.c., come modificato dal Dl. n. 212/11 convertito con Legge n. 10/12) e nelle controversie di lavoro quando il valore della causa non superi i 129,11 euro (art. 417 c.p.c.).
In tutte le cause civili, a prescindere dal valore della causa, il soggetto può evitare di farsi rappresentare “quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore”( art. 86 c.p.c.): in pratica se è un avvocato, abilitato a stare in giudizio dinnanzi la giurisdizione procedente.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Quando il cittadino è difeso da un legale, le comunicazioni del cancelliere e le notifiche dell’ufficiale giudiziario relative al processo sono inviati al domicilio eletto dall’avvocato. Nell’ipotesi di autodifesa, il cittadino dovrà fare dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (se non risiede nel comune dove ha sede il giudice competente, può indicare il domicilio di un conoscente/ familiare) altrimenti riceverà le comunicazioni e notifiche presso la cancelleria del Tribunale competente a decidere.
In quest’ultimo caso, sarà onere del cittadino recarsi presso tale cancelleria per conoscere lo svolgimento del processo (ad esempio, per conoscere la data della prima udienza in caso di ricorso al giudice di pace).
Esistono poi una serie di procedure che possono essere poste in essere senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato.
Ci riferiamo alle procedure di:
- Separazione consensuale, ovvero la procedura attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo tra loro con un ricorso congiunto, decidono di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione. Dall’11 novembre 2014 in tali casi è possibile anche stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma in questo caso si richiede l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi;
- Amministrazione di sostegno, ovvero la procedura attraverso cui si richiede al Giudice Tutelare la nomina di un ADS al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. Ciò è ritenuto possibile in tutti quei casi in cui non vi sia conflittualità fra i congiunti o quando non si renda necessario affrontare particolari e complesse problematiche giuridiche;
- Sfratto per morosità, il conduttore intimato può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato; questo, almeno, per quanto riguarda tutte le attività relative alla fase sommaria del procedimento (la cosiddetta convalida di sfratto), dalla semplice partecipazione in udienza, all’opposizione alla convalida, alla richiesta di un termine per la sanatoria (pagamento) della morosità intimata (cosiddetto termine di grazia).
L’assistenza di un avvocato difensore diventa invece obbligatoria nel caso in cui l’inquilino proponga opposizione e nel momento in cui si apre la seconda fase del procedimento, quella cioè ordinaria, con la causa vera e propria.