Dalla messa in opera del nuovo Registro pubblico delle opposizioni, sono 30 milioni i numeri che risultano in esso registrati. Ancora pochi rispetto al numero delle utenze attive nel nostro paese.
Il nuovo Registro pubblico delle opposizioni è risultato migliorato rispetto alla precedente edizione, consentendo la possibilità di registrare anche numeri di cellulare e di arginare il fenomeno delle robocall ma, purtroppo, ancora non risolutivo della problematica relativa alle chiamate indesiderate.
Tale problema è sempre maggiormente lamentato dai consumatori con particolare riguardo alle chiamate relative alle forniture di energia, aumentate notevolmente da tempo come conseguenza della chiusura del mercato tutelato. Lo stesso Rustichelli, presidente dell’autorità Antitrust ha riferito, in audizione alla Camera, come “in una fase di passaggio obbligato di milioni di utenti dal mercato tutelato al mercato libero, lo sfruttamento del canale telefonico si è intensificato ed ha assunto spesso carattere di aggressività” e con “con modalità tutt’altro che rispettose dei diritti dei consumatori”.
Solo lo scorso giugno, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una importante compagnia energetica per 6.419.631 euro per aver effettuato chiamate promozionali senza il consenso dell’interessato o rivolte a numeri addirittura iscritti al Registro pubblico delle opposizioni e per assenza di controlli sui contratti acquisiti tramite contatti illeciti.
Il tema è di grande interesse per i consumatori ed è nell’agenda dell’attuale compagine parlamentare.
Lo scorso settembre è iniziato l’iter in Commissione della proposta di legge 579 “Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’istituzione del registro delle autorizzazioni alle comunicazioni commerciali e la qualità dei servizi di comunicazione alla clientela” presentata nel novembre 2022 dall’on. De Luca come primo firmatario (Pd). Questa pdl mira a modificare l’art.130 del citato dlgs, articolo relativo alle “comunicazioni indesiderate”.
L’intenzione della proposta di legge è quello di introdurre nell’ordinamento italiano il sistema opt-in per quanto riguarda il regime delle telefonate con finalità commerciale. Secondo questo sistema, un’impresa può effettuare telefonate commerciali solo verso numeri che abbiano espresso il consenso a questa attività, prevedendo il divieto di effettuare telefonate di natura commerciale verso numeri telefonici fissi o mobili appartenenti a soggetti che non abbiano preventivamente fornito il loro consenso a ricevere tali comunicazioni. Si tratta quindi di un sistema radicalmente diverso rispetto a quello esistente oggi nel nostro paese che si basa invece sull’opt-out. In quest’ultimo caso, l’impresa può effettuare chiamate commerciali senza dover accertare un consenso esplicito, ma dovendo accertare invece una opposizione esplicita, indicata dal consumatore attraverso la sua iscrizione presso il registro delle opposizioni. Se il consumatore non è iscritto, l’azienda è legittimata a utilizzare quel numero per finalità di telemarketing.
Questa pdl vuole intervenire sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, consentendo le comunicazioni commerciali nei soli confronti di chi abbia esplicitamente autorizzato tale pratica.
Il tema risulta essere all’attenzione anche di altri parlamentari. Degli ultimi giorni infatti è l’annuncio di altre 2 proposte di legge.
La prima, del 17 settembre, a firma degli on. Iaria e Silvestri (5S): “Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center nonché modifica all’articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la tutela dei consumatori contro le pratiche aggressive di pubblicità e vendita telefonica” (2040)
La seconda, del 19 settembre, a firma degli on. Barabotti e Gusmeroli (Lega): "Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, concernenti l’attività di pubblicità e vendita telefonica svolta dai call center" (2045).\
L’ultima proposta, di cui non è disponibile ancora il testo, mira ad intervenire sulla L. 5/2018 recante le <<nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato>>.
Nel frattempo, nell’attesa che il Legislatore trovi il modo di arginare in maniera efficace e definitiva il fenomeno, alcuni provvedimenti degni di nota vengono dal lavoro congiunto di associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Si tratta del codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, da poco entrato in vigore. Il codice è stato approvato con provvedimento del 7 marzo scorso dal Garante della Privacy, e pubblicato in G.U. il 27 marzo 2024, e prevede un periodo di 6 mesi per consentire ai soggetti aderenti di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Il codice nasce in considerazione della necessità di porre un freno alle condotte lesive del diritto alla tranquillità individuale delle persone, con l’obiettivo di stimolare parallelamente maggiore fiducia da parte di queste ultime rispetto alle attività promozionali veicolate telefonicamente, l’ambito di applicazione del presente Codice di condotta è circoscritto alle attività di telemarketing e teleselling.
Nello specifico le principali previsioni prevedono:
- telefonate provenienti solo da numeri identificabili e solo dalle 9 alle 20 dei giorni feriali e dalle 10 alle 19 del sabato e dei prefestivi. Mai la domenica e i giorni festivi;
- comunicazione agli interessati, nel corso della telefonata e senza eccezioni, delle informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti;
- possibilità di applicare penali o mancata corresponsione della provvigione per ogni contratto sottoscritto da un contatto promozionale privo del consenso dell’utente;
- garanzia della correttezza e della legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing.
Il codice di Condotta si applica esclusivamente al telemarketing e teleselling, quindi solo ai contatti che avvengono telefonicamente, non normando invece le modalità di contatto sviluppate tramite canali diversi quali, ad esempio, il canale SMS, le promozioni in-app e il digital advertising.
Aggiornamento realizzato nell’ambito delle attività finanziate dal MIMIT. D.M. 6/5/2022, art. 5