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Approfondimenti

È di pochi giorni fa la nuova sanzione comminata dall’Antitrust riguardo alla pratica scorretta del credit card surcharge, cioè la pratica che consiste nell’applicazione di un supplemento per pagamenti con carta di credito.

L’applicazione di oneri aggiuntivi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo. Questo articolo rafforza la tutela dei consumatori, vietando l’imposizione di costi aggiuntivi per l’uso di un determinato strumento di pagamento. In base a tale articolo, i professionisti non possono imporre ai consumatori spese aggiuntive legate all’utilizzo degli strumenti di pagamento, o nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

Questo divieto è ribadito nella direttiva PSD2 (Payment Services Directive 2). Questa direttiva mira a rendere i servizi di pagamento più sicuri e innovativi, a contribuire a creare un mercato dei pagamenti europeo più integrato ed efficiente, a garantire condizioni di parità per i fornitori di servizi di pagamento e a incrementare la sicurezza delle transazioni finanziarie, proteggendo al contempo i consumatori.

In dettaglio, la PSD2 vieta agli esercenti di applicare un sovrapprezzo sui pagamenti effettuati con carte di credito o di debito per le transazioni all’interno dell’Area Economica Europea (SEE). Inoltre, gli esercenti possono applicare un sovrapprezzo solo se il costo del pagamento con carta supera un certo importo e se il sovrapprezzo riflette esclusivamente i costi diretti sostenuti per l’uso della carta. Inoltre, nei casi in cui questo sovrapprezzo sia previsto, deve esserne data chiara comunicazione al consumatore.

Venendo al caso pratico più recente, la pratica commerciale scorretta messa in atto da Blupark e accertata dall’autorità Antitrust, riguarda la previsione e applicazione di maggiorazioni di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto dal consumatore per l’acquisto di carburante, in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, e anche in contrasto con l’obiettivo europeo di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

Più in dettaglio, la società in questione ha applicato una differenza di prezzo, pari a 0,02 euro/litro, per l’acquisto di carburante nel caso di pagamento tramite carta di credito.

Accertata la pratica Scorretta, l’Autorità Antitrust ne ha vietato l’ulteriore diffusione o continuazione, richiedendo al Professionista di assumere delle iniziative correttive. Tale richiesta è rimasta disattesa. Il Professionista infatti ha modificato la tipologia di comunicazione relativa al sovrapprezzo applicato, non più rappresentato come tale ma come scontistica prevista solo per il pagamento in contanti o per il circuito Pagobancomat, escludendone di fatto gli altri strumenti di pagamento.

Secondo Blupark quindi <<la variazione di prezzo applicata implicherebbe uno “sconto” per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento “in conformità alla normativa vigente” e non un credit card surcharge>>. L’Antitrust però ribadisce che il divieto di cui all’art. 62 del Codice del Consumo prescinde dalla natura e/o qualifica della differenza richiesta dal venditore in caso di pagamento tramite carta di credito, vietando qualunque differenziazione del prezzo del bene/servizio in funzione della scelta del consumatore tra uso di contanti o altri strumenti di pagamento.

La norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, punta a garantire l’obiettivo di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

La sanzione comminata a Blupark (20.000 euro) si inserisce nell’ambito della lotta dell’Antitrust contro il credit card surcharge. A riguardo, si ricorda che tra la fine del 2023 e il 2024 sono stati chiusi ben 11 procedimenti per credit card surcharge, e multate sei società per un totale di 112.500 euro.

 

 

Aggiornamento ai consumatori finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5

Redazione Online

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