INVALIDITA’ CIVILE: LE NOVITA’ DELLA RIFORMA E LE PROCEDURE PER LE PROVINCE CHE NON RIENTRANO NELLA SPERIMENTAZIONE.
Le principali novità della riforma
Il Dlgs 62/2024 relativo alla nuova definizione della condizione di disabilità ha introdotto una serie di novità. Tali procedure hanno l’obiettivo di semplificare e accelerare i processi di accertamento e concessione dell’invalidità ed introducono, come già accade in altri paesi, il concetto di “persona con disabilità” che va a sostituirsi a quello di disabile Tra le novità principali l’INPS è stato designato come soggetto pubblico esclusivo per la nuova procedura di riconoscimento, ridefinendo il concetto di “condizione di disabilità” e di “persona con disabilità”. Il Decreto ha, inoltre, descritto i procedimenti della nuova valutazione di base e della conseguente valutazione multidimensionale della disabilità, per la realizzazione di un progetto personalizzato e di vita indipendente, entrambi informati a principi di informatizzazione e archiviazione telematica.
Le fasi della riforma
La riforma, introdotta dal Il Dlgs 62/2024 è partita dal 1 gennaio 2025 in via sperimentale in nove province. Terminato il periodo di sperimentazione, la riforma avrebbe dovuto essere operativa, a partire dal 1 gennaio 2026, su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, Il Decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202), convertito nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha posticipato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della Riforma della Disabilità. Il rinvio è stato introdotto con l’articolo 19-quater della legge di conversione, che ha anche prolungato da 12 a 24 mesi la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento, inizialmente prevista per nove province. La fase di sperimentazione della riforma sulla disabilità, è stata dunque estesa a 24 mesi e ampliata a 11 ulteriori province a partire dal 30 settembre 2025.
Dal 1 gennaio 2027 la riforma sarà operativa su tutto il territorio nazionale.
Le province nelle quali sarà sperimentata la riforma.
Dal 1 gennaio 2025 la nuova procedura di riconoscimento è partita in via sperimentale nelle provincie di: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.
A partire dal 30 settembre 2025 la sperimentazione sarà ampliata a 11 ulteriori province. Le nuove province incluse nella sperimentazione sono: Valle d'Aosta, Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza e provincia autonoma di Trento.
Le principali novità introdotte dalla riforma
- Attribuzione esclusiva all'INPS della gestione del processo di riconoscimento dell'invalidità civile, eliminando le sovrapposizioni con altri enti e riducendo la frammentazione delle competenze.
- Ridefinizione dei concetti di "disabilità" e "persona con disabilità", in modo da renderli più aderenti alle convenzioni internazionali e alle esigenze delle persone interessate. La definizione di persona con disabilità viene ripresa dalla Convenzione ONU a tal fine è stato modificato l’articolo 3 della legge 104/1992 (rif. art. 3, comma 1): “è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
- nuovo processo di accertamento basato su parametri che valutano non solo la patologia, ma anche il grado di autonomia della persona e il contesto in cui vive;
- semplificazione delle procedure con la possibilità di presentare un’unica domanda per il riconoscimento della disabilità, evitando il frazionamento attuale (invalidità civile, handicap, accompagnamento);
- digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati tra ASL, INPS e Ministero della Salute per ridurre i tempi di attesa;
- nuove modalità di revisione per evitare che le persone con patologie irreversibili debbano ripetere l’iter di valutazione.
L’iter per richiedere l’invalidità civile (valido al momento nelle provincie oggetto della sperimentazione)
LA FASE DI CONCESSIONE
1.1 Certificato medico introduttivo
L’introduzione di un certificato medico digitale e la sua trasmissione telematica obbligatoria rappresentano un passo avanti nella digitalizzazione del processo. La nuova procedura prevede infatti che l'accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all’INPS del “nuovo certificato introduttivo” da parte di un medico certificatore. Il certificato ha una validità estesa a 90 giorni (rispetto ai 30 precedenti), garantendo maggiore flessibilità ai richiedenti.
1.2 Esenzione per minorenni disabili
In presenza di specifiche patologie, per i minori titolari di indennità di accompagnamento, la transizione all’età adulta avviene senza bisogno di un nuovo accertamento sanitario, semplificando così l’iter burocratico e riducendo il disagio per le famiglie. L’INPS ha previsto un sistema automatizzato per l’assegnazione delle prestazioni al compimento dei 18 anni, a patto che non vi siano variazioni sostanziali nel quadro clinico.
1.3 Revisione e accertamento sugli atti|
La revisione delle condizioni di invalidità potrà essere effettuata anche solo sugli atti, senza necessità di visita diretta, nei casi in cui la documentazione fornita sia ritenuta sufficiente. Questo cambiamento ridurrà sensibilmente i tempi di attesa per i pazienti e snellirà il carico amministrativo degli enti preposti.
1.4 Commissione Medica Integrata
L’intera gestione della procedura dal 1° gennaio 2027, sarà affidata all’INPS, che attraverso le commissioni, si occuperà della valutazione unificata della condizione di disabilità e della relativa certificazione. Le commissioni saranno anche responsabili di informare i cittadini sui progetti individuali di vita. Può stipulare apposite convenzioni con le Regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle ASL e aziende ospedaliere per lo svolgimento del procedimento.
Un maggiore coinvolgimento dei medici INPS nella valutazione delle domande garantirà una maggiore uniformità nelle decisioni.\
Sono stati previsti criteri più stringenti per la composizione delle Commissioni, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle valutazioni medico-legali.
1.5 Accertamento provvisorio sostitutivo
Per i pazienti oncologici è stata introdotta una procedura che consente un riconoscimento immediato delle condizioni invalidanti.
Il meccanismo del silenzio-assenso viene applicato: se l’INPS non convalida il verbale entro 60 giorni, esso diventa automaticamente definitivo.
Questo ridurrà significativamente i tempi di attesa per i beneficiari e limiterà il rischio di errori amministrativi.
2. REVISIONI E CONTROLLI
Per i soggetti affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti, la revisione periodica viene eliminata, evitando così inutili iter burocratici.
Per i pazienti oncologici, è prevista una revisione solo sugli atti fino al 31 dicembre 2025, salvo richiesta di visita diretta da parte dell’interessato.
In tema di controlli e verifiche l’INPS ha sviluppato nuovi strumenti di monitoraggio basati su intelligenza artificiale per individuare anomalie nelle richieste di invalidità e ridurre i casi di frode.
3. I RICORSI
La riforma ha introdotto strumenti di conciliazione per ridurre il numero di cause in materia di invalidità civile. Sarà possibile risolvere molte controversie attraverso l’accertamento tecnico preventivo, evitando lungaggini giudiziarie e garantendo una risposta più rapida ai cittadini.
3.1 L’accertamento tecnico preventivo
L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è un procedimento di natura cautelare finalizzato ad accertare nel contraddittorio tra le parti lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose. L’ATP è instaurato prima del giudizio con la finalità di evitare il pericolo di dispersione degli elementi probatori che potrebbe derivare dal tempo necessario ad introdurre la causa e arrivare alla fase istruttoria della stessa. l presupposto per la presentazione del ricorso è che esista l’urgenza di verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi, la qualità o condizione di cose.
3.2 L’obbligatorietà del procedimento
Dal 2011 (Legge 111/2011), l’accertamento tecnico preventivo è diventato obbligatorio nelle cause previdenziali.
L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio si applica alle controversie in materia di:
- invalidità civile;
- cecità civile;
- sordità civile;
- handicap e disabilità;
- pensione di inabilità e assegno di invalidità
I PAGAMENTI
La riforma ha introdotto l’automazione dei pagamenti, non sarà più necessario presentare ulteriori domande per l’erogazione delle prestazioni, che verranno attivate in automatico in base alla documentazione già acquisita.
Le procedure per le province che non rientrano nella sperimentazione. |
L’INPS ha emanato la circolare n.42 del 17 febbraio 2025, nella quale illustra l’iter procedurale di riconoscimento dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione. Sempre in attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina di accertamento della disabilità su tutto il territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2027. La procedura descritta dalla circolare si articola in quattro fasi: sanitaria, concessoria, revisioni-verifiche e contenzioso. L’INPS, quindi, fornisce tutte le indicazioni relative alle revisioni e alle verifiche dei verbali di invalidità, dalla convocazione al giudizio medico legale. Nella circolare sono indicate le ipotesi di esonero dalla revisione e le modalità di svolgimento della visita di revisione, anche in caso di assenza dell’interessato.
- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - RICONOSCIMENTO SANITARIO
Per presentare la domanda di accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordo, sordocieco o disabile, è richiesto il rilascio e l’invio telematico del certificato che attesti le infermità invalidanti (cosiddetto certificato medico introduttivo) da parte di un medico regolarmente iscritto agli ordini provinciali e autorizzato come certificatore. I medici, comunque, possono fornire l’attestazione dell’iscrizione all’albo professionale anche successivamente, tramite autocertificazione. Insieme alla domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile può essere presentata anche quella per il collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999. Le domande di accertamento sanitario presentate all’INPS sono trasmesse alla ASL che convoca a visita il paziente. - Certificato oncologico introduttivo e specialistico pediatrico
Per i pazienti affetti da neoplasia e per i minori ricoverati o in cura presso Strutture sanitarie pediatriche le procedure sono state semplificate. Infatti per questi pazienti è possibile presentare Il certificato oncologico introduttivo e il certificato specialistico pediatrico anche a cura dei medici specialisti che seguono i pazienti presso Strutture sanitarie che hanno aderito ai Protocolli quadro predisposti dall’INPS (messaggi INPS n. 3015 del 29 luglio 2022 e n. 4426 del 7 dicembre 2022) - AVVIO DELLA FASE DI CONCESSIONE
La Commissione medico legale, al termine dell’iter sanitario, invia il verbale al richiedente in due copie: una completa, che include i dati sensibili, e una oscurata, priva di tali informazioni. Il giudizio sanitario finale (ad esempio, il riconoscimento di una specifica percentuale di invalidità civile) permette l’eventuale utilizzo del documento a fini amministrativi da parte del titolare. - LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI
La fase successiva al riconoscimento sanitario è quella della concessione delle prestazioni, e riguarda i controlli amministrativi e reddituali necessari per l’erogazione delle somme. I benefici economici sono concessi dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. - I RICORSI
La riforma ha introdotto strumenti di conciliazione per ridurre il numero di cause in materia di invalidità civile. Sarà possibile risolvere molte controversie attraverso l’accertamento tecnico preventivo, evitando lungaggini giudiziarie e garantendo una risposta più rapida ai cittadini.- L’accertamento tecnico preventivo
L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è un procedimento di natura cautelare finalizzato ad accertare nel contraddittorio tra le parti lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose. L’ATP è instaurato prima del giudizio con la finalità di evitare il pericolo di dispersione degli elementi probatori che potrebbe derivare dal tempo necessario ad introdurre la causa e arrivare alla fase istruttoria della stessa. l presupposto per la presentazione del ricorso è che esista l’urgenza di verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi, la qualità o condizione di cose. - L’obbligatorietà del procedimento
Dal 2011 (Legge 111/2011), l’accertamento tecnico preventivo è diventato obbligatorio nelle cause previdenziali. L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio si applica alle controversie in materia di:- invalidità civile;
- cecità civile;
- sordità civile;
- handicap e disabilità;
- pensione di inabilità e assegno di invalidità
- L’accertamento tecnico preventivo