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Approfondimenti

Il diverso grado della riduzione della capacità lavorativa e/o del danno funzionale permanente, riconosciuto dalla Commissione sanitaria sulla base della tabella prevista nel Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 (pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), determina la concessione dei seguenti benefici:

- Fruizione di protesi o ausili ( D.M. 27 agosto 1999, n. 332, regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), per invalidità pari o superiore al 33%.

- Iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, per invalidità pari o superiore al 46 %. - Assegno mensile di assistenza in qualità di "invalido parziale", per invalidità pari o superiore al 74%. - Pensione di inabilità in qualità di "invalido totale", indennità di accompagnamento, per invalidità pari al 100%. 

  • TUTTI GLI IMPORTI DI SEGUITO INDICATI SONO RIFERITI AL 2011 E SOGGETTI AD ADEGUAMENTO ANNUALE
  • TUTTI I BENEFICI ECONOMICI ELENCATI NON SONO REVERSIBILI


Assegno mensile di assistenza
Pensione di inabilità
Indennità di accompagnamento
Indennità mensile di frequenza
Pensione per i ciechi civili assoluti
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti
Pensione per i ciechi civili parziali
Indennità speciale per i ciechi civili parziali
Assegno vitalizio per i ciechi civili decimisti
Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati
Indennità di comunicazione per i sordi


Assegno mensile di assistenza (art. 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118).
€ 260,27 per 13 mensilità
La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Condizioni:

  • avere il riconoscimento di un'invalidità superiore al 74%;
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998);
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a € 4.470,70 (circolare INPS n. 41682 del 22 dicembre 2004);
  • essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

 
Incompatibilità:
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc), come disposto dall'art. 9 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dall'art.1 della Legge 12. giugno 1984, n 222.
E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio (art. 3 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407)
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età cessa la corresponsione dell'assegno mensile e in sostituzione è concessa la pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della Legge 30 aprile 1969 n. 153
 
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Pensione di inabilità (art. 12 della Legge 30 marzo 1971, n 118).
€ 260,27 per 13 mensilità

La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Condizioni:

  • avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a € 15.305,79;
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998).

Incompatibilità:

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età cessa la corresponsione dell'assegno mensile e in sostituzione è concessa la pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della Legge 30 aprile 1969 n. 153
 
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Indennità di accompagnamento (Legge 11 febbraio 1980, n. 18)
€ 487,39  per 12 mensilità (circolare INPS n.41682 del 22 dicembre 2004)

La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Condizioni:

  1. avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età. Il Ministero della Sanità ha precisato che l'incapacità di deambulazione è da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione; in particolare, è da intendersi non deambulante l'invalido che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc… o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.

Il Ministero della Sanità ha affermato che per atti quotidiani della vita sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza.

  1. è indipendente dall'età;
  2. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998);

  3. non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Incompatibilità:
L'indennità di accompagnamento è incompatibile con l'erogazioni di provvidenze simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito.
L'indennità di accompagnamento è compatibile con la titolarità di una patente speciale.
 
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Indennità mensile di frequenza (Legge 11 ottobre 1990, n. 289)
€ 260,27

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi
La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Condizioni:

  1. essere stati riconosciuti dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che devono fare ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione. (Legge n. 289 del 1990);

  2. fino ai diciotto anni di età;

  3. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998);

  4. la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. (La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.);

  5. non disporre di un reddito annuo personale superiore a € 4.470,70

 
Incompatibilità:
L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con la speciale indennità prevista per i ciechi civili parziali, e con l'indennità di comunicazione prevista per i sordi perlinguali.
L'indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è comunque ricoverato, purché il ricovero abbia carattere continuativo e permanente.
 

Pensione per i ciechi civili assoluti ( art. 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66)
€ 260,27 per 13 mensilità per i ciechi ricoverati
€ 281,46 per 13 mensilità per i ciechi non ricoverati
La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Condizioni:

  1. il beneficiario deve aver compiuto almeno 18 anni;
  2. essere stato riconosciuto cieco assoluto;
  3. non disporre di un reddito annuo personale superiore ad € 15.305,79;
  4. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo.

 
N.B La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età, al compimento del quale non si fa luogo, come per gli invalidi civili e i sordi, alla sostituzione della pensione non reversibile con la pensione sociale a carico dell'INPS.
 
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Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti (art. 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 406)
€ 807,35 per 12 mensilità (art.2, quinto comma, della legge 21 novembre 1988, n.508)
La legge 31 dicembre 1991, n. 429 ha esteso ai ciechi civili i meccanismi di adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento dei mutilati di guerra, previsti dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
Condizioni:

  1. essere stato riconosciuto cieco assoluto;
  2. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo;
  3. è indipendente dall'età;
  4. è indipendente dal reddito.

Incompatibilità:
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 1, terzo comma, della legge n. 508).
Non è invece compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
L'indennità è cumulabile con quella prevista al titolo di invalidità civile totale o di sordo.
 
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Pensione per i ciechi civili parziali (l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n.66)
€ 260,27 per 13 mensilità (circolare INPS, n.41682 del 22 dicembre 2004)
Condizioni:

  1. è indipendente dall'età;
  2. essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  3. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo;

  4. disporre di un reddito annuo personale non superiore a 15.305,79 € (circolare INPS n. 41682 del 22 dicembre 2004).

Incompatibilità:
L'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1991 la pensione dei ciechi parziali, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per i minorati civili, fosse incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità.
Il divieto di cumulo è stato abrogato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, limitatamente ai ciechi civili, agli invalidi civili totali e ai sordi, i quali quindi possono cumulare la pensione conseguita per la minorazione civile con le altre pensioni sopra specificate.
Con norma transitoria contenuta nel secondo comma di detto art. 12 sono fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno fino a tutto il 1° gennaio 1992.
 
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Indennità speciale per i ciechi civili parziali (l'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508)
€ 189,43 per 12 mensilità (circolare INPS n.41682 del 22 dicembre 2004)
La rivalutazione annuale dell'assegno è disciplinata dall'art. 54, comma12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Condizioni:

  1. è indipendente dall'età
  2. è indipendente dal reddito personale
  3. essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
  4. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo).

N.B.
La legge 21 novembre 1988, n. 508, ha stabilito che l'indennità speciale è corrisposta d'ufficio a coloro che alla data dell' entrata in vigore (10 dicembre 1988) erano titolari di pensione non reversibile. E' corrisposta d'ufficio anche a coloro che alla stessa data avevano presentato domanda di pensione. A partire dalla data suddetta, per ottenere l'indennità speciale è necessaria un'espressa richiesta dell'interessato. L'indennità spetta nella misura intera anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in istituto.
 
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Assegno vitalizio per i ciechi civili decimisti (legge 9 agosto 1954, n. 632 - art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66).
€ 191 circa
Condizioni:

  1. L'assegno vitalizio era previsto a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, inabili a proficuo lavoro e sprovvisti dei necessari mezzi di sostentamento. L'art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ha mantenuto la corresponsione soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento;

  2. non disporre di un reddito annuo personale superiore ad € 6.717,94 (il dato è relativo all'anno 2000)

Incompatibilità:
L'assegno vitalizio, al pari di tutte le altre prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno ai minorati civili, era stato dichiarato incompatibile con le pensioni dirette concesse per invalidità contratta per causa di guerra, di servizio o di lavoro, nonché con ogni altra forma di trattamento pensionistico di invalidità.
Detta incompatibilità è stata abrogata dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno fino a tutto il 1° gennaio 1992.
 
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Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati ( art. 5 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289)
€ 1110,5 per 12 mensilità
Condizioni:

  1. età inferiore ai 18 anni;
  2. essere ciechi civili assoluti pluriminorati;
  3. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo).

 
Pensione per i sordi (art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 - legge 29 febbraio 1980, n. 33.)
€ 260,27 per 13 mensilità
Condizioni:

  1. avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;

  2. disporre di un reddito annuo personale non superiore a € 15.305,79;

  3. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo);

  4. essere stato riconosciuto sordo: sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381).

N.B.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età cessa la corresponsione della pensione non reversibile e in sostituzione il sordo è ammesso al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 21 luglio 1965. n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.
 
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Indennità di comunicazione per i sordi (l'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508)
€ 243,10  per 12 mensilità

L'art. 4, terzo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, ha stabilito che l'indennità di comunicazione è soggetta, a partire dall'anno 1989, all'adeguamento automatico calcolato con le modalità previste dall'art. 1, secondo comma,della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e cioè mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sull'importo dell'indennità, dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

 

(ultimo aggiornamento: gennaio 2011)

Redazione Online

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