I contratti a distanza sono caratterizzati dall’essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi vende e di chi acquista, quindi attraverso l’uso di mezzi di comunicazione a distanza, come ad esempio internet. Il commercio elettronico, e quindi gli acquisti online, rientrano nella tipologia dei contratti a distanza.
I contratti negoziati fuori dai locali commerciali, invece, sono quei contratti stipulati al di fuori del punto vendita della società, ad esempio gli stand presso un centro commerciale, o all’interno del domicilio del consumatore, per strada o porta a porta, etc.
A partire da giugno 2014 saranno vigenti i cambiamenti introdotti a seguito del recepimento della direttiva europea 2011/83/UE che va a modificare il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) in materia di contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali.
In particolare, gli articoli di riferimento e interessati dalla revisione vanno dal 45 al 67.
Con l’entrata in vigore delle modifiche il 13 giugno 2014, e valide per i contratti conclusi dopo tale data, ci saranno maggiori tutele per chi fa acquisti a d'istanza così da garantire una maggiore protezione ai consumatori che, non entrando in contatto diretto con il venditore, possono essere meno consapevoli o più esposti ai fraintendimenti.
Maggiori tutele sono previste dalla nuova norma anche per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali
Le principali novità in sintesi
Le principali novità introdotte a favore dei consumatori in tema di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali riguardano:
- maggiore informativa pre-contrattuale. Il professionista/venditore è tenuto a fornire, in “maniera chiara e comprensibile”, un elenco di informazioni molto dettagliate al consumatore che va dai propri dati e riferimenti alle caratteristiche dei beni, dalle modalità di pagamento alle informazioni sulla garanzia, ecc.;
- il diritto di recesso. Sale a 14 giorni il termine per “ripensare” all’acquisto effettuato e decidere di recedere dal contratto;
- esercitare il diritto di recesso diventa più semplice grazie al modulo tipo. Al fine di facilitarne l’esercizio da parte del consumatore, è stato predisposto un modulo tipo, allegato al codice del consumo;
- stop alle caselle preselezionate sui siti. Non sarà più possibile per i venditori marcare automaticamente le caselle per vendere altri servizi accessori ai consumatori che stanno effettuando un acquisto online;
- stop all’addebito ai consumatori di tariffe per l’utilizzo di strumenti di pagamento;
- possibilità di esercitare il diritto di recesso anche se il consumatore ha danneggiato il bene acquistato. In tal caso però al consumatore non sarà riconosciuto l’importo complessivo della spesa sostenuta poiché sarà ritenuto responsabile della “diminuzione del valore del bene custodito non con la dovuta diligenza”. Si tratta di una novità molto interessante poiché permette ugualmente l’esercizio del recesso, cosa precedentemente preclusa in analoghe condizioni;
- Stop alle attivazioni telefoniche non richieste: il contratto telefonico è valido solo se dopo la telefonata (verbal order) il consumatore riceve il contratto cartaceo che dovrà firmare perché si possa considerare concluso a tutti gli effetti. Secondo la nuova norma il professionista deve confermare l’offerta avanzata al consumatore che, per accettarla, dovrà firmarla, anche mediante firma elettronica. Se viene venduto un servizio, lo stesso non può essere erogato (inclusa la fornitura di acqua, elettricità, gas e teleriscaldamento) nei 14 giorni previsti per esercitare il diritto di ripensamento, tranne che non sia il consumatore a farne esplicita richiesta;
- Maggiore trasparenza del costo totale del bene/servizio acquistato : il prezzo totale del bene o servizio in offerta, dovrà essere chiaro al consumatore, che non sarà tenuto al pagamento di eventuali costi non specificati prima;
- In caso di recesso, il rimborso è più veloce : il consumatore dovrà ricevere la restituzione della somma corrisposta entro i 14 giorni successivi l’esercizio del diritto di recesso (ripensamento), utilizzando lo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto online.
1) Cosa sapere prima dell’acquisto
Prima di essere vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto a ricevere una dettagliata informativa precontrattuale, in maniera chiara e comprensibile. Di seguito si riportano alcune tra le informazioni che non possono mancare prima della sottoscrizione del contratto d’acquisto a distanza:
- caratteristiche principali dei beni o servizi che si intende acquistare;
- identità del professionista che vende;
- indirizzo geografico del professionista e il recapito telefonico, di fax e e-mail, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui. Ciò significa che se il venditore possiede diversi indirizzi/contatti, deve comunicare quelli effettivamente operativi;
- il prezzo totale dei beni, o dei servizi che si intende acquistare, comprensivi delle imposte. Se non è possibile calcolarne ragionevolmente il prezzo in anticipo, devono essere rese note le modalità di calcolo del prezzo e, se previste, tutte le spese aggiuntive di spedizione. Se tali spese non possono essere calcolate in anticipo, il venditore deve esplicitamente indicare che saranno a carico del consumatore. In caso contrario, quest’ultimo non ne è tenuto al pagamento;
- il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando la tariffa applicata è diversa da quella base;
- le modalità di pagamento e di consegna, e la data entro la quale il venditore/professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi, nonché le informazioni riguardo il trattamento degli eventuali reclami;
- l’informativa sul diritto di recesso comprendente le condizioni, i termini e le procedure per esercitarlo, nonché il modulo tipo di recesso, uniforme a livello europeo;
- l’informazione che, in caso di recesso, i costi connessi alla spedizione per la restituzione del bene, saranno a carico del consumatore, se così previsto;
- l’informazione dell’esistenza della garanzia legale di conformità dei beni;
- la durata del contratto, se applicabile, o, in caso di rinnovo automatico o di contratto a tempo indeterminato, le condizioni per recedere;
- la durata minima degli obblighi del consumatore, se applicabile
L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione precontrattuale è a carico del professionista/venditore
2) Cosa sapere al momento dell’acquisto
Se l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare, è necessario che questo sia evidente al consumatore. Se l’ordine avviene cliccando su un pulsante, su di esso deve essere riportato “ordine con obbligo di pagare” o una dicitura che abbia uguale e inequivocabile significato. Se questo aspetto non è rispettato, il consumatore può considerarsi non vincolato dall’ordine o dal contratto (per i contratti a distanza).
Sui siti di commercio elettronico deve essere indicato in modo chiaro e leggibile, al massimo entro l’inizio del processo di ordinazione, quali mezzi di pagamento sono accettati e le eventuali restrizioni relative alla consegna (per i contratti a distanza).
Il professionista deve fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole (per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali).
Il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatori tutte le informazioni elencate al punto 1 in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile (per i contratti a distanza).
Prima che il contratto diventi vincolante, il professionista deve chiedere al consumatore il consenso espresso per qualsiasi pagamento supplementare alla remunerazione per l’acquisto del bene/servizio (per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali).
3) Cosa sapere dopo aver effettuato l’acquisto
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni e senza alcuna motivazione (prima del recepimento della direttiva tale termine era fissato in 10 giorni).
Il tempo utile per esercitare tale diritto decorre a partire dall’entrata in possesso del bene, nel caso dell’acquisto di un bene, e dalla sottoscrizione del contratto, nel caso dell’acquisto di un servizio.
Attenzione:
- nel caso in cui il consumatore effettui un unico ordine per beni multipli, consegnati però separatamente, il termine dei 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso decorre dal momento in cui il consumatore entra in possesso fisico dell’ultimo bene;
- in caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, il termine decorre a partire dal giorno in cui il consumatore entra in possesso del primo bene;
- se il prodotto acquistato è stato consegnato al domicilio del consumatore, al momento della conclusione del contratto, con l’esercizio del diritto di recesso, il venditore è tenuto a ritirarlo a sue spese, qualora, per sua natura, il prodotto non può essere normalmente restituito a mezzo posta dal consumatore (valido per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali).
Se prima della stipula del contratto, il professionista/venditore non ha fornito al consumatore le corrette informazioni circa la possibilità di recedere dal contratto, i termini e le procedure, il tempo utile per esercitare tale diritto passa dai 14 giorni iniziali a 12 mesi e 14 giorni.
Attenzione:
- se il professionista/venditore fornice al consumatore le informazioni sul diritto di recesso entro dodici mesi dall’entrata in possesso del bene o dalla stipula del contratto, in caso di un servizio, allora il termine per esercitare il diritto di recesso scadrà 14 giorni dopo la ricezione di tale comunicazione.
L’onere della prova relativa all’aver esercitato correttamente il diritto di recesso, nel rispetto di tempi e modi, spetta al consumatore.
4) Obblighi in capo al professionista e al consumatore nell’esercizio del diritto di recesso
Il professionista:
- deve provvedere a rimborsare tutti i pagamenti effettuati dal consumatore entro 14 giorni dal momento in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto;
- se così previsto, o se non diversamente comunicato in fase precontrattuale, il professionista rimborsa anche le spese di consegna, ad eccezione di spedizioni particolari, diverse dal tipo meno costoso, espressamente scelte dal consumatore;
- può decidere di trattenere il rimborso finché non riceva i beni o finché il consumatore non dimostri di averli spediti.
Il consumatore:
- è tenuto a restituire i beni entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la propria volontà di recedere dal contratto;
- sostiene il costo della restituzione a meno che il venditore non abbia concordato di sostenerlo lui oppure abbia omesso di informare il consumatore che tale costo sarebbe stato a suo carico;
- può esercitare il diritto di recesso anche se ha danneggiato il bene acquistato. In tal caso, qualora eserciti tale diritto, il consumatore sarà responsabile della sola “diminuzione del valore del bene custodito non con la dovuta diligenza”;
- nel caso in cui il venditore abbia omesso di informare il consumatore sul proprio diritto di recesso, quest’ultimo non è in alcun caso responsabile della diminuzione del valore del bene nel momento in cui tale diritto viene da lui esercitato.
5) Esclusioni: alcuni esempi
Le tutele previste per il consumatore in tema di acquisti online non si applicano a tutti i tipi di contratti stipulati a distanza. Sono esclusi i contratti:
- relativi ai servizi finanziari, cioè a qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa ma anche a servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
- relativi ai pacchetti turistici, cioè i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, per i quali sui applica quanto previsto dal d.lgs. 79/2011, artt. 32 a 51;
- aventi ad oggetto la costruzione o la vendita di beni immobili;
- stipulati tra privati, come ad esempio su e-bay o altri siti. Quando si compra da un privato e non da un professionista abilitato alla vendita, quanto previsto dal Codice del Consumo a tutela del consumatore non trova applicazione. A fare da riferimento è in tal caso il Codice Civile.
In sintesi le novità previste dalla nuova norma per i Contratti nei locali commerciali
- Maggiori informazioni precontrattuali da parte del professionista:
oltre alle caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del professionista e il prezzo, dovranno essere indicati anche i diritti e le facoltà riconosciute al consumatore dalla legge (come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità)
- Maggiori tutele e informazioni più trasparenti per l’acquisto di contenuti digitali
Il professionista dovrà comunicare al consumatore in via preventiva, eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi
- Nessun supplemento per l’utilizzo dei mezzi di pagamento
I professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso dei suddetti strumenti, oppure nei casi espressamente previsti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.
Il legislatore ha solo voluto ribadire il senso della norma, già prevista
- Consegne dei beni in tempi certi e senza ritardo:
I beni dovranno essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. E se la consegna non avviene entro il termine previsto dal contratto, il consumatore potrà decidere un tempo ulteriore decorso il quale avrà diritto di risolvere il contratto. Se poi la consegna non avviene o i 30 giorni sono un termine essenziale,il consumatore potrà recedere senza dare ulteriori termini
- In caso di comunicazioni telefoniche, tariffa base
Se il professionista utilizza una linea telefonica con lo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore stesso non è tenuto a pagare una tariffa maggiore, rispetto alla tariffa base quando contatta il professionista. La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.
- Per i danni di danneggiamento o perdita del bene, rischi a carico del venditore
Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per cause non addebitabili al venditore, si trasferisce al consumatore solo nel momento in cui lo stesso entra materialmente in possesso del bene
- Stop alle caselle preselezionate per i servizi aggiuntivi
In caso di servizi aggiuntivi il professionista dovrà richiedere il consenso esplicito del consumatore, che nel caso, dovrà scegliere appositamente le opzioni di acquisti aggiuntivi..