La nuova normativa sulle liste d’attesa (“Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019 - 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”) ha apportato dei cambiamenti in materia? Il Ministero ha disposto delle modifiche importanti, a proposito di liste d’attesa: sul numero di prestazioni garantite e monitorate, sui tempi massimi di erogazione, sul ruolo delle strutture che hanno il paziente in carico, oltre che sulle tecnologie messe a disposizione dei cittadini per usufruire dei servizi di prenotazione di visite, esami e ricoveri.
Cosa prevede il piano di governo delle liste d’attesa:
- Fissa tempi massimi d’attesa per tutte le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, mentre il precedente Piano fissava tempi massimi di attesa solo per 52 prestazioni;
- Rende obbligatorio l’uso sistematico delle classi di priorità U, B, D, P;
- I tempi massimi riguardano i primi accessi:
primo contatto del cittadino con il SSN per un dato problema clinico ossia prima visita o primo esame di diagnostica strumentale, visita o prestazione di approfondimento erogati da specialista diverso dal primo osservatore e nel caso di paziente cronico, si considera primo accesso la visita o l’esame strumentale necessari in seguito ad un peggioramento del quadro clinico
- Individua l’elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera soggette ai monitoraggi;