E’ stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il bando ‘8 per mille’ che consentirà alle amministrazioni locali di utilizzare le risorse economiche (che i cittadini hanno destinato, con la loro dichiarazione dei redditi, alle scuole) per porre in essere interventi urgenti di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili.
Cittadinanzattiva aveva sostenuto sin dal 2011 la proposta di inserire l’edilizia scolastica tra le alternative di destinazione dell’8*1000. Nel 2015 la proposta è diventata legge dello Stato, ma è solo a partire dallo scorso anno che tale possibilità è completamente attuabile. In passato le somme raccolte, infatti, erano destinate principalmente al miglioramento dei saldi finanziari e solo per la parte residua divisa in 5 categorie, ovvero beni culturali, fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e, appunto, edilizia scolastica.
Questi i principali criteri previsti dal Bando del Ministero che è possibile scaricare qui:
1. Possono presentare richiesta di contributo tutti gli enti locali per il finanziamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici ad uso scolastico di propria competenza.
2. Ciascun ente locale può fare richiesta di contributo per un progetto.
3. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro € 400.000,00.
4. Il progetto candidato può essere riferito esclusivamente ad un solo edificio pubblico per le finalità di cui all’articolo 1.
5. Il progetto deve riguardare: - interventi conseguenti a episodi certificati di crollo di solai e controsoffitti; - interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili; - interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura, precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, disposta da Autorità competente; - interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica.
6. L’edificio oggetto di intervento non deve essere destinatario di altro finanziamento pubblico per la messa in sicurezza dello stesso edificio e non deve essere inserito in altri decreti o ordinanze, anche di Protezione civile, o in altri piani volti alla messa in sicurezza a seguito di eventi sismici e calamitosi.