In caso di cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea è tenuta a:
- Dare il rimborso del biglietto entro sette giorni se il volo è diventato inutile, nonché senecessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale
- Dare una compensazione pecuniaria di:
- 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km
- 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km
- 600 euro per tutte le altre tratte
Tale compensazione non è dovuta nel caso in cui il passeggero sia stato avvertito:
- due settimane prima della partenza
- tra due settimane e sette giorni prima della partenza se gli è stato proposto un volo in partenza al massimo 2 ore prima dell’orario di partenza previsto ovvero con un ritardo all’arrivo inferiore a 4 ore
- meno di sette giorni prima della partenza e gli è stato offerto di partire con un volo alternativo che gli permette di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto
- qualora la cancellazione del volo sia dipesa da cause di forza maggiore
- Fornire assistenza mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica..
Ultimo aggiornamento: 01/2011. Per maggiori informazioni: