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FAQ

Cosa si intende per "bigenitorialità"?
Per "bigenitorialità" si intende il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base dell'incontestabile verità che si resta genitori per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo matrimoniale. Questo in ossequio a quanto stabilisce la nostra Costituzione, la quale all'art. 30 riconosce ad entrambi i genitori il diritto–dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. Il nuovo articolo 155 c.c., nel ribadire il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, conferma il criterio guida che il giudice deve seguire nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, ossia, ancora una volta, l'interesse morale e materiale di essa. L'affidamento monogenitoriale è confinato alle sole ipotesi in cui l'affidamento all'altro genitore sia ritenuto dal giudice contrario all'interesse del minore (art. 155 bis).

Cosa dispone il nuovo art. 125, comma 2, C.C.?
Prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, ma con una distinzione tra questioni di ordinaria amministrazione e decisioni "di maggiore interesse" per i figli, quali quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione. Riguardo alle prime, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente; le decisioni più importanti devono invece essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni dei figli.In altre parole, il giudice non deve più scegliere a quale dei due genitori affidare i figli; nel caso di un affidamento condiviso, i genitori concordano le nuove modalità attraverso le quali prendersi cura dei propri figli, concordate dagli stessi genitori ovvero decise dal giudice sulla base delle diverse proposte avanzate dalle parti.

Cosa cambia per il mantenimento?
La nuova legge introduce inoltre una rilevante novità in tema di mantenimento dei figli minori, prevedendo che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuna di esse provveda al mantenimento diretto del figlio, in misura proporzionale al proprio reddito. Per rendere effettivo tale principio di proporzionalità, le nuove norme (art. 155 c.c.) prevedono la possibilità che il giudice, ove necessario, stabilisca la corresponsione di un assegno periodico che sia determinato considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi. È previsto inoltre l'adeguamento automatico dell'assegno agli indici ISTAT, qualora il giudice o le parti non abbiano indicato un parametro diverso. Significativa la previsione della collaborazione dell'azione accertatrice della polizia tributaria sui redditi e i beni oggetto di una eventuale contestazione.

Quali sono i destinatari della nuova normativa?
La nuova normativa è invocabile anche dalle coppie già separate nei cui confronti sia stato stabilito in passato un affidamento esclusivo. Ciascuno dei genitori può infatti richiedere (secondo le procedure previste dagli art. 710 c.p.c. o art. 9 l.898/70) l'applicazione delle nuove disposizioni anche nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della legge in esame.

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(ultimo aggiornamento:gennaio 2012)

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