Cosa prevede il decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150?
Con il decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 n. 22, il Governo ha dato attuazione alla delega legislativa che aveva ricevuto dall'articolo 54, legge n. 69 del 2009.
Nell'ottica del raggiungimento di una migliore organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari, il provvedimento punta a ricondurre, attraverso la razionalizzazione e semplificazione della normativa speciale in materia civile, i trentatré riti fin qui in essere ai tre modelli procedimentali previsti dal codice di procedura civile: rito del lavoro, rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione.
Cosa disciplina il rito del lavoro?
Con il rito del lavoro sono destinate ad essere disciplinate le controversie in materia di opposizione alle procedure di recupero degli aiuti di Stato, le opposizioni alle sanzioni amministrative, le controversie in materia di protezione dei dati personali e le controversie di natura agraria ed in materia di registro dei protesti.
Nell' ordinamento italiano il rito del lavoro viene disciplinato dagli artt. 409 ss. del codice di procedura civile e costituisce una delle principali "varianti" del processo di cognizione caratterizzandosi, rispetto al rito ordinario, per la maggiore concentrazione, speditezza e soprattutto per la maggiore oralità
Cosa disciplina il rito sommario di cognizione1?
Con il rito sommario di cognizione andranno definite le cause sugli onorari forensi, le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia, le controversie in materia di immigrazione, le opposizioni alle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori e le cause che hanno per oggetto la materia elettorale. Ed ancora le liti sulle misure disciplinari a carico dei notai, quelle sul risarcimento danni per le intercettazioni telefoniche, quelle sulla discriminazione e le opposizioni alla riabilitazione del debitore protestato.
Il problema del compenso dei legali è una delle note più dolenti: spesso i cittadini lamentano la loro difficoltà nel corrispondere la parcella ai professionisti investiti della loro difesa perché troppo onerosa e non preventivata prima del conferimento del mandato. Spesso i legali si attivano giudizialmente per ottenere il dovuto o viceversa il cliente si oppone al decreto ingiuntivo notificatogli.
Con l'entrata in vigore del Decreto n. 150/11 quindi, le controversie inerenti la liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati saranno soggetti al rito sommario di cognizione. Stesso discorso vale per le controversie in materia di immigrazione, con particolare riferimento alle problematiche legate al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno.
Cosa disciplina il rito ordinario di cognizione2?
All'interno del rito ordinario di cognizione saranno collocate le opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato e degli altri enti pubblici, e quelle alle stime effettuate nell'ambito di procedimenti di espropriazione; le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri ed in materia di liquidazione di usi civici; i procedimenti in materia di rettificazione del sesso.
_________________
1Il rito sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater (introdotti dalla Legge n. 69/09), si caratterizza per la sommarietà del procedimento, prevedendo una riduzione dei tempi processuali rispetto al procedimento ordinario, l'assenza di scadenze temporali ben definite ed una maggiore discrezionalità del giudice. La ratio è quella di costruire un rito più rapido rispetto a quello ordinario, rendendo più celeri le definizioni di questioni non bisognevoli di complesse attività istruttorie.
2Il rito di cognizione è disciplinato nel Libro II del codice di procedura civile e rappresenta il rito civile ordinario. Può essere definito come quel giudizio in cui il giudice è chiamato ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti in causa, ad individuare la norma giuridica che deve essere applicata nella fattispecie ed a decidere con sentenza, definendo la questione sorta. Si intendono quindi le regole predisposte per il procedimento davanti al Tribunale o davanti al Giudice di Pace, incluse quelle che si applicano alle controversie in materia di lavoro e quelle che si applicano alle impugnazioni.
(ultimo aggiornamento: gennaio 2012)