C'è tempo fino al 15 aprile per chiedere il rimborso di una polizza vita che si è prescritta prima del 29 ottobre 2008 ed è stata versata dalla compagnia assicurativa nel Fondo dormienti.
I risparmiatori che non hanno potuto riscuotere le polizze perché trascorsi più di due anni dalla morte dell’assicurato possono chiedere il rimborso delle polizze prescritte prima del 29 ottobre 2008. I soldi di questi consumatori erano stati trasferiti dalle compagnie al Fondo dormienti, senza nessuna possibilità di essere risvegliate. Il decreto legge "crescita" (dl 79/2012) ha portato il termine di prescrizione per le polizze vita da 2 a 10 anni. Così resta più tempo per recuperare i soldi legati a una polizza vita scaduta e "dimenticata", prima che la compagnia giri i soldi al "Fondo dormienti". Quali sono le polizze vita dormienti per le quali si può chiedere il rimborso?
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 266/2005 e successive modifiche, il D.P.R 116/2007, il D.L. 134/2008, il D.L. 179/2012 ) possono essere “risvegliate” le polizze per le quali l'evento morte o la sopravvivenza alla scadenza della polizza (nel caso di polizza vita o mista) si siano verificati non prima del 1° gennaio 2006 e non oltre il 29 ottobre 2007.
C’è una scadenza per chiedere il rimborso delle polizze?
Si, il rimborso può essere chiesto entro il 15 aprile 2013.
Come si deve fare per chiedere il rimborso?
E’ necessario chiedere alla propria compagnia assicurativa l’attestazione in cui dichiara di aver devoluto la polizza al fondo dormienti e compilare la domanda di rimborso.
La compagnia assicurativa è tenuta a rilasciarmi l’attestazione della devoluzione degli importi al fondo?
Si, se la Compagnia ha devoluto gli importi al Fondo, la stessa è tenuta a rilasciare l'attestazione di devoluzione.
C’è un modello di domanda di rimborso già predisposto?
Si, dal sito della Consap www.consap.it è possibile scaricare il modello di domanda di rimborso
Come deve essere inviata la domanda di rimborso?
La domanda di rimborso deve essere consegnata a mano o inviata con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Consap Spa - Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198 Roma
La domanda di rimborso può essere inviata per e-mail?
La domanda, può essere inviata online, ma solo con posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec:
Che differenza c'è tra beneficiario della polizza e erede?
Il beneficiario della polizza è il soggetto che riscuote il capitale al verificarsi dell'evento ed è designato dal contraente nel contratto di polizza. L'erede è l'avente diritto dal beneficiario stesso (esempio: in una polizza caso vita il beneficiario sopravvive alla data della scadenza, ma, prima di riscuotere il capitale assicurato, muore. In questo caso il diritto alla riscossione del capitale spetta all'erede).
La polizza mi verrà rimborsata per l’intero importo?
Non è detto, infatti, bisogna attendere che la Consap riceva tutte le istanze di rimborso (entro il 15 aprile) affinché possa essere verificato se l'importo devoluto possa essere pagato interamente o parzialmente: I pagamenti sono prelevati - a norma di legge - da un apposito stanziamento ben definito nell'importo complessivo (circa € 7.000.000). Se tutte le domande accolte rientrano in questo importo, il rimborso sarà integrale. Se, per esempio, le domande accolte sono pari ad € 14.000.000, verrà pagato ad ognuno la metà dell'importo accolto.
In passato avevo già presentato una domanda di rimborso alla Consap ma è stata respinta, posso ripresentarla?
Le istanze di rimborso eventualmente già presentate a Consap (respinte o meno) dovranno essere ripresentate, con le modalità indicate sopra.