Cosa si intende per Patrocinio a spese dello Stato
Il Patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, ovvero a carico dello Stato, ai non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice. Nel nostro ordinamento, il diritto al patrocinio gratuito viene riconosciuto tanto come diritto fondamentale della persona quanto come diritto sociale il cui esercizio garantisce la partecipazione effettiva all’organizzazione politica, economica e sociale dello Stato, in osservanza dell’art. 3, comma 2, della Costituzione. La garanzia di un’effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta, perciò, uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Disciplinato dalla legge ordinaria, il Patrocinio a spese dello Stato ha, dunque, le sue radici nella Carta fondamentale, che nell’ 24 definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo ed afferma che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Si tratta di un diritto fondamentale dell’individuo, riconosciuto ed affermato da numerose norme internazionali: l’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966, art. 14, 3 comma, lett. d).
Profili generali
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Requisiti
Tre sono le condizioni richieste per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato:
1. Reddito: è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01 (aggiornato ogni due anni).
Attenzione! Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. A tale regola fanno eccezione i casi in cui la causa ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero le ipotesi in cui gli interessi del richiedente appaiano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo stesso.
2. Tipo di controversia: può esser richiesto per i giudizi penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili, tributari.
3. Motivi: le ragioni di colui che chiede l’ammissione devono risultare non manifestamente infondate.
Quando si può chiedere e quali sono le spese a carico dello Stato
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio; tuttavia, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Attenzione! A carico dello Stato sono tutte le spese legali (avvocati, consulenti). Se chi gode del patrocinio a spese dello Stato risulta soccombente con condanna alle spese di giudizio, anche se non abbiente rimangono a suo carico le spese legali della controparte.
Differenza tra gratuito patrocinio e difesa d’ufficio
Pur avendo lo stesso fondamento costituzionale (art. 24), difesa d’ufficio e gratuito patrocinio sono due istituti differenti. Innanzitutto diverso è il settore in cui operano: la difesa d’ufficio viene riconosciuta esclusivamente nei procedimenti penali mentre in quelli civili solo nei procedimenti davanti al Tribunale dei minorenni.
La difesa d’ufficio è quella garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo.
Il difensore d'ufficio è nominato dal Giudice o dal Pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'Ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale ed ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile ed amministrativa
Il Patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio; è stato esteso ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione dalla legge n. 134 del 2001.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito civile ed amministrativo
Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Modalità di presentazione della domanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente e sottoscritta dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore nominato che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
- se trattasi di causa già pendente;
- la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Se l’istante è straniero, l’istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
Provvedimenti del Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
Il Consiglio valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti:
- accoglimento della domanda;
- non ammissibilità della domanda;
- rigetto della domanda.
Trasmette poi copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'elenco degli avvocati abilitati alle difese per il Patrocinio a spese dello Stato appositamente approntato dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
L’istante può anche nominare un consulente tecnico, ove ciò sia previsto come facoltà di legge.
Lo Stato si fa carico di ogni spesa, diritto ed onere che sia relativo alla causa, nonché dell’onorario e delle indennità dovute al difensore, al consulente tecnico ed ai pubblici ufficiali (ad esempio il notaio).
Elenco degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato
Contiene i nominativi degli avvocati che presentano la relativa domanda e sono in possesso dei seguenti requisiti:
- attitudine ed esperienza professionale;
- assenza di sanzioni disciplinari;
- iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.
L’elenco è visionabile presso le Segreterie dei Consigli dell’Ordine degli avvocati o anche sul sito internet dei rispettivi Consigli.
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
Approfondisci sul sito del Ministero della Giustizia
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01.
Attenzione! Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Chi può richiedere l'ammissione in ambito penale
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- colui che (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
Quando si può chiedere
L'ammissione può essere richiesta per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il beneficio non è ammesso:
- nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni);
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito penale
La domanda di ammissione si presenta presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del G.I.P. (Giudice Indagini Preliminari), se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
- alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Modalità di presentazione della domanda presso gli Uffici giudiziari
La domanda deve essere presentata personalmente e sottoscritta dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido oppure può essere presentata dal difensore nominato che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede; se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
Provvedimenti del giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda o da quando essa è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il Giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- può accogliere l'istanza;
- può dichiarare l'istanza inammissibile;
- può rigettare l'istanza.
Sulla domanda il Giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria.
Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato.
Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente.
In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Effetti dell'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico ed un investigatore privato autorizzato.
Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.
L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Approfondisci sul sito del Ministero della Giustizia
Normativa di riferimento
Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Scarica i moduli per la richiesta dal sito del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE