Caso:
Salve, sono ricoverato in una Residenza Sanitaria Assistenziale e mi hanno chiesto di pagare una retta alberghiera superiore rispetto allo scorso anno, da quando è entrato in vigore il nuovo ISEE. Hanno calcolato come reddito anche l’indennità di accompagnamento e l’assegno di invalidità civile, così ho superato il tetto per avere il contributo del Comune e ora dovrei pagare più di mille euro al mese. Ma io proprio questi soldi non li ho! Ma è giusta questa richiesta? E possono chiedere il pagamento anche ai miei familiari?
Risposta:
Gentile signore, la questione non è di facile interpretazione ed è stata oggetto di recenti modifiche normative. Nel gennaio 2015 è infatti entrato in vigore in nuovo ISEE1 e sono state introdotte importanti novità,anche per le prestazioni di degenza in RSA per le persone ultra sessantacinquenninon autosufficienti: si prevede infattiche siano conteggiati come reddito anche i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche”, quindi anche pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento. E così, da un anno all’altro, molti assistiti si sono trovati costretti a pagare la quota intera - o comunque rincarata - della retta alberghiera.Tuttavia, il nuovo ISEE è stato già bocciato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a poco più di un mese di distanza dalla sua entrata in vigore. In particolare, in data 11 febbraio 2015 sono state depositate tre sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sentenze n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) che dichiarano illegittime alcune norme contenute nella nuova normativa.
In particolare, le tre sentenze:
- escludono dal computo dei redditi ai fini ISEE i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche”, visto che si tratta di emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità;
- annullano la norma del decreto ISEE (art. 4, comma 4, lettera d) nella parte in cui si prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni. Di conseguenza, l'ISEE per i maggiorenni si deve calcolare con riferimento alla porzione di reddito che eccede i 9.500,00 euro l'anno, e solo su quella.
Contro tali sentenze, che dovrebbero essere immediatamente esecutive, il Governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per chiederne il congelamento degli effetti; il Consiglio di Stato si è pronunciato recentemente, non concedendo la sospensiva e sancendo l'illegittimità del Governo per non aver dato applicazione a quanto stabilito dal Tar.Pertanto le Sentenze sono esecutive. La prossima udienza è stata fissata al 3 dicembre p.v. e pertanto sarà necessario attendere tale data per le considerazioni finali.
Per quanto riguarda la compartecipazione al pagamento della retta alberghiera da parte dei familiari, ilDecreto n. 159/2013, che non è stato modificato dalle sentenze del Tar di cui sopra, modifica i criteri di determinazione dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, creando una disciplina sicuramente peggiorativa rispetto alle precedenti disposizioni, risultando molto gravosa per anziani e disabili.Il decreto, infatti, per tali prestazioni prende in considerazione il reddito prodotto dall'intero nucleo familiare del degente, composto – oltre che dall'assistito – dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. Prevede poi – e questa è una delle novità peggiorative di maggior rilievo – che, in caso di ingresso in RSA, si deroghi ulteriormente alla composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione e debbano essere considerati nel computo dei redditi di quest'ultimo anche i redditi dei figli non inclusi nel nucleo familiare.
Il reddito dei figli non conviventi e non inseriti nel nucleo familiare del richiedente sarà dunque calcolato ai fini ISEE per il calcolo della retta da pagare, a meno che non si tratti di figlio disabile o quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dai servizi sociali la estraneità dello stessodairapporti affettivi ed economici.
Cosa possono fare i cittadini per far valere i loro diritti
Il suggerimento è di accompagnare la dichiarazione ISEE con la copia delle sentenze del TAR e con una separata istanza allegata alla richiesta in cui si precisa che ai fini della determinazione della quota sociale l'ISEE dovrà essere calcolato secondo la vigente disciplina normativa, ovverosia secondo quanto previsto dal DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013 come modificato dalle sentenze del TAR Lazio n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15, chiarendo altresì che in caso di calcolo illegittimo da parte dell’Inps sarà onere dell'amministrazione stessa provvedere al corretto ricalcolo disapplicando l'ISEE illegittimamente fornito.
In caso di dichiarazione svantaggiosa, resta fermo il diritto dei cittadini di adire le vie legali qualora dovessero ritenersi penalizzati da un ISEE calcolato sulla base di criteri che il TAR ha definito illegittimi.
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