Domanda
Cos’è il consenso informato e qual è il suo valore?
Risposta
Il consenso informato è l’accettazione volontaria, da parte di un paziente, del percorso diagnostico/terapeutico che gli viene proposto da un medico. Il consenso informato si pone come obiettivo principale quello di tutelare i diritti fondamentali del paziente e, in via generale, la dignità dell’essere umano. Secondo i principi dello stesso, infatti ,il paziente ha il diritto/dovere di ottenere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute, di avere dal medico gli eventuali approfondimenti del caso e di scegliere liberamente (e in maniera informata) se sottoporsi o meno a un determinato trattamento ed in questo caso ad un intervento chirurgico.
Sotto l’aspetto giuridico, i principi del Consenso Informato sono sanciti nella Costituzione Italiana all’articolo 13, che garantisce l’inviolabilità della libertà personale; e all’articolo 32 in base al quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge. La volontarietà degli accertamenti e dei trattamenti sanitari (non obbligatori) è ribadita inoltre dall’articolo 1 della Legge 13 maggio 1978 n. 180 e nella stessa Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978 n. 833) che, all’articolo 33, stabilisce che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Infine, va anche sottolineato che l’ordinamento giuridico italiano, con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001, ha ratificato la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina. Questa, dedica alla definizione del Consenso, il Capitolo II (articoli da 5 a 9), in cui viene fissato quale regola generale che: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto un’informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso” (articolo 5).
La Convenzione di Oviedo, inoltre, sancisce la necessità del consenso di un “rappresentante” del paziente, nel caso in cui questo sia un minore o sia impedito a esprimersi e che ”I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.
E’ obbligatorio che il consenso del paziente sia per iscritto nei seguenti casi:
- trasfusione di sangue ed emoderivati, donazione di sangue e midollo osseo;
- accertamento diagnostico HIV;
- procreazione medicalmente assistita;
- prelievo e innesto di cornea;
- donazione di organi e tessuti tra persone viventi;
- interruzione volontaria di gravidanza;
- sperimentazione clinica dei medicina, uso off label;
- radiazioni ionizzanti a scopo di ricerca;
- terapia elettro convulsivante.
Presentare un consenso informato espresso in forma scritta, seppur non obbligatorio, è fortemente raccomandato ed ormai prassi comune, anche nei seguenti casi:
- interventi chirurgici, sia di tipo tradizionali che mininvasivi;
- procedure anestesiologiche;
- procedure di diagnostica invasiva come: endoscopia, coronarografia, ecocardiografia trans- esofagea, ecocardiografia con stress farmacologico, test ergometrico artroscopia, rachicentesi, biopsia, studio elettrofisiologico ed ablazione..;
- procedure terapeutiche invasive come: cateterismo venoso centrale, PTCA, cardioversione elettrica, drenaggio percutaneo, polipectomia endoscopica, chemio-embolizzazione, alcolizzazione, terapia sclerosante, applicazione di pace-maker, ERCP;
- procedure di radiologia diagnostica o interventistica, con o senza mezzo di contrasto che esulano dall’ordinarietà;
- particolari trattamenti farmacologici (es: chemioterapici, radioterapici, ecc.).
Il consenso si considera validamente manifestato se risulta essere:
- informato: ossia preceduto da un’informazione dettagliata, che, come paziente, ci metta nella condizione di effettuare una scelta consapevole. L’informazione deve comprendere la situazione patologica del paziente, il trattamento consigliato, i benefici ed i rischi ad esso connessi, le conseguenze derivanti dal mancato intervento, gli eventuali trattamenti alternativi con relativi rischi e benefici;
- personale: dovrà essere manifestato dalla persona destinataria del trattamento. Nessuna efficacia giuridica può riconoscersi alla volontà espressa dai familiari del malato, tranne nei casi di esercizio della potestà dei genitori o della tutela;
- legale: non deve essere in conflitto con le norme di legge;
- attuale: contestuale al trattamento da praticarsi;
- manifesto: deve essere espresso in modo chiaro ed inequivocabile dal cittadino al sanitario;
- libero e consapevole: deve provenire da un soggetto capace giuridicamente, in grado cioè di intendere e volere e che abbia l’età idonea a poter disporre di quel diritto.
Il medico può intervenire, senza il consenso del paziente, solo nel caso dell’assistenza di emergenza. Il medico, infatti, ha il dovere di intervenire anche in assenza del consenso dell’interessato, qualora questi, versi in stato di incapacità a manifestare la propria volontà, ovvero il trattamento rivesta caratteri di improcrastinabile necessità e vi sia pericolo di vita. Il consenso informato fa parte della documentazione clinica (cartella clinica ecc.) ed è dunque diritto riceverlo quando si ritirerà la cartella clinica.
Rubrica realizzata grazie a "Rafforziamo la tutela!", progetto realizzato grazie al contributo non condizionato di Johnson &Johnson Medical