1 “Ho seguito tutte la procedura sul sito dell'INPS per l'invio della domanda on line, come previsto dal nuovo procedimento”. Cosa è cambiato nella nuova procedura di riconoscimento di invalidità civile rispetto alla procedura precedente?
Dal 1°gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere inoltrata all'INPS anziché alla ASL, esclusivamente per via telematica (online) collegandosi al sito www.inps.it e accedendo all'applicazione InvCiv2010.
La commissione di prima istanza presso la ASL è integrata da un medico dell’INPS ed il giudizio della commissione può essere espresso a maggioranza o all’unanimità determinando un diverso iter nella procedura.
Nella sezione Approfondimenti ulteriori informazioni.
2 "Il medico non aveva richiesto la visita domiciliare al momento della domanda ed è stato quindi impossibile farlo dopo, quando le sue condizioni sono notevolmente peggiorate". È possibile richiedere la visita domiciliare anche dopo aver inviato la domanda?
Sì, qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare, sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps, il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. La ricevuta relativa alla richiesta di visita domiciliare conterrà l’avviso che il Presidente della Commissione medica dovrà pronunciarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. (nella sezione Riferimenti Normativi la Circolare INPS n.131/09).
3 “Come appuntamento per la prima visita mi è stato dato l’11 febbraio 2011, ben 4 mesi dopo la presentazione della mia domanda!!!”. Entro quanto tempo deve essere fissata la prima visita di accertamento sanitario?
Entro 3 mesi. Nel caso in cui non venga fissata la visita medica entro il terzo mese successivo alla presentazione della domanda, ciascun cittadino può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente (ed anche all’INPS dato che dal 2010 è responsabile dell’intero procedimento). L’accertamento sanitario deve essere effettuato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 3 comma 1 del D.P.R. 698/94).
Nella sezione Moduli utili si trova il modulo da utilizzare per chi non dovesse essere convocato a visita entro 3 mesi.
4 “Informandomi sulle procedure della convocazione alla visita ho saputo che esiste una legge che prevede, in caso di patologia oncologica, la visita entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, velocizzando così il tutto, cosa di cui non sono stata informata. Esiste una normativa che prevede dei tempi più celeri per i pazienti oncologici?
Sì, l'accertamento dell'invalidità civile e dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, in fase acuta, deve essere effettuato dalle commissioni mediche, entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato. Tale disposizione è dettata dall’art. 6 della legge 80 del 9 marzo 2006. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.
N.B. Sarà cura del medico abilitato alla certificazione, indicare nel certificato stesso che il paziente possiede i requisiti per richiedere la visita entro 15 giorni ai sensi della legge 80/06.
Nella sezione Moduli utili si trova il modulo da utilizzare per chi, nonostante la certificazione del medico non venisse convocato nei tempi previsti.
5 Entro quanto tempo deve concludersi l’intero iter per l’accertamento sanitario?
Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle commissioni deve concludersi entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 1 comma 3 del D.P.R. 698/94).
6 La nuova procedura di riconoscimento di invalidità civile prevede dei tempi più celeri per la prima visita e la conclusione dell’intero iter?
Sì, La circolare INPS n.131/09, che regola gli aspetti organizzativi e operativi della nuova procedura di invalidità civile, indica il termine di 30 giorni (anziché 3 mesi) dalla data di presentazione della domanda per l’effettuazione della prima visita e di 120 giorni (anziché 9 mesi) per la conclusione dell’intero iter di accertamento sanitario.
È opportuno specificare che l’INPS ha voluto dare questi termini come obiettivo auspicabile da ottenere una volta raggiunto il perfetto funzionamento della nuova procedura telematica (al momento disatteso).
È necessario precisare che la circolare non avendo una valenza equiparabile ad una norma dello stato (il D.P.R appunto) non ha un valore vincolante. Le tempistiche più ampie dettate dal D.P.R. 698/94 per il momento rimangono quelle da rispettare.
7 “Il medico di famiglia mi aveva consigliato di presentare domanda di invalidità civile anche perché mio padre aveva problemi respiratori e necessitava di un respiratore per la ventilazione”. È necessario avere l’invalidità civile per richiedere l’erogazione di protesi ed ausili? Ed è indispensabile avere già il verbale?
L’erogazione delle protesi e degli ausili (tra cui il respiratore per la ventilazione) è strettamente connessa al riconoscimento dell’invalidità civile (in percentuale superiore al 33%). Tuttavia in alcuni casi, in cui la patologia comporta una menomazione tale da determinare l'impossibilità di deambulare o l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, (condizione per il riconoscimento dell’accompagnamento) è sufficiente aver presentato la domanda senza attendere l’esito dell’accertamento (art 2 comma 1 lettera b del D.M. 332/99). Allo stesso modo non è necessario attendere il verbale, nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica della Asl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% (risultante dal verbale di prima visita) (art. 2 comma 1 lettera c).
8 “Dal momento della visita fino a ieri nulla si è più saputo sull’esito dell’accertamento di invalidità. L’INPS non sapeva dare risposte alle mie ripetute telefonate”. È tanto tempo che attendi il verbale di invalidità e non riesci ad avere informazioni rispetto allo stato del procedimento?
La Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni prevede la possibilità di accedere ai documenti amministrativi; pertanto è possibile avere informazioni sullo stato del procedimento relativo alla propria domanda di invalidità.
Per avere accesso alle informazioni inerenti lo stato della pratica: Scarica il modulo Cittadinanzattiva ha promosso una campagna di mobilitazione a tutela dei diritti dei cittadini invalidi, aderisci anche tu alla campagna! Per approfondire il nostro impegno sul tema e aderire alla campagna visita il sito www.sonounvip.it.
9 “Oggi è arrivato il verbale e la sorpresa è stata che non gli hanno riconosciuto l’accompagnamento ma solo il 100%. A questo punto cosa posso fare?” Che tipo di azioni posso intraprendere per oppormi ad una valutazione ritenuta inadeguata?
Dal primo gennaio 2005 non è più possibile presentare il ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore di Sanità del Ministero del Tesoro.
Il cittadino può invece presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario, entro 180 giorni dalla notifica del suddetto verbale. In questo caso l’assistenza del legale è necessaria.
In alternativa è possibile, qualora la patologia subisca peggioramenti (certificati), presentare domanda di aggravamento.
10 La percentuale di invalidità assegnata sul verbale è definitiva o prevede la possibilità di revisione nel tempo?
A seconda dei casi la percentuale di invalidità può essere assegnata in via definitiva oppure può essere soggetta a revisione nel tempo. Il verbale riporta l’eventuale data per la visita di revisione a cui il soggetto dovrà sottoporsi. I cittadini a cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, possono avere il diritto ad essere esonerate dalla revisione.
Con il Decreto 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l' elenco di 12 condizioni patologiche rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo. È compito del medico abilitato alla certificazione indicare nel certificato stesso se il cittadino rientra nelle condizioni descritte dal Decreto 2 agosto. In questo modo, se confermato in sede di valutazione da parte della commissione medica, verrà esonerato dai successivi controlli.
Nella sezione Approfondimenti ulteriori informazioni in tema di invalidità e rivedibilità.
Se possiedi i requisiti per essere esonerato dalla revisione ma sei stato comunque chiamato a visita: scarica il modulo presente nella relativa sezione.
11 In cosa consiste il piano di verifica sull’invalidità civile disposto dal Governo e chi ne è coinvolto?
La Legge 122/10 definisce un programma di verifica straordinaria, che prevede 100.000 verifiche per l'anno 2010 e 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
I soggetti interessati alle verifiche straordinarie sono: i titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente al 1° aprile 2007 ed i titolari di assegno mensile, di età compresa tra il 45° anno e il 60° anno compiuto, la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1° aprile 2007.
Sono invece esclusi dalle verifiche straordinarie gli invalidi civili ed i sordi civili ultrasessantacinquenni e i portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il suddetto Decreto. (nella sezione Riferimenti Normativi la Circolare INPS n. 76 del 22 giugno 2010).
Rimangono esclusi dal piano di verifiche la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.
(ultimo aggiornamento: gennaio 2011)
FAQ realizzate grazie a "Tutela Online", con il contributo non condizionato di Celgene