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FAQ

Caso:
Salve, volevo un'informazione se possibile. Mio figlio è affetto da grave ritardo mentale ed ogni 2 o 3 anni deve essere sottoposto a visita di rivedibilità. L'ultima visita l'ha fatta a luglio scorso ed ha ottenuto l'indennità di accopagnamento. Tra sei mesi compirà i 18 anni e tempo fa ci avevano avvertito che dovrebbe essere sottoposto a nuova visita perché così funziona la legge al compimento della maggiore età. È mai possibile che il solo fatto di compiere la maggior età sia sufficiente a giustificare la necessità di una visita perfettamente inutile?? Vi chiedo chiarimenti.

Gentile signora, in verità vi sono importanti novità in tema di invalidità civile ed handicap che sono state stabilite da un nuovo decreto sulla semplificazione (Decreto 90/14 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114).
Le novità sono molto e davvero rilevanti per i cittadini. In particolare l’articolo 25, reca le più interessanti disposizioni.
Per rispondere subito alla sua domanda la informo che il comma 6 stabilisce che il minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, cecità o indennità di comunicazione per sordità, al compimento della maggiore etànon deve essere più sottoposto a nuova visita (con relativa sospensione dei benefici), ma, in via automatica, può continuare ma percepire la prestazioni economiche ed a godere dei medesimi benefici.

Il comma 5 stabilisce inoltre che i neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza, al compimento della maggior età vengano sottoposti a nuova visita ma, su istanza, non perdano i benefici economici in attesa della visita. (Chiarimenti operativi su messaggio INPS n 6512 dell’8 agosto 2014).
Un'altra novità rilevante riguarda tutti gli altri invalidi civili e persone con handicap (già maggiorenni) in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità. Il comma 6 bis dell’art 25 prevede che i cittadini abbiano diritto a conservare tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (permessi, esenzioni ecc),scongiurando l’odiosa e consueta sospensione dei benefici prevista fino a questo momento, per il periodo che intercorreva tra la scadenza del verbale e il nuovo accertamento.
Altra importante novità riguarda i certificati provvisoridi handicap grave, rilasciati dal medico pubblico specialista nella patologia della quale è affetta la persona con disabilità, e necessari ad usufruire di alcune agevolazioni lavorative in attesa della pronuncia (verbale) della commissione medica.
Il quarto comma dell’art. 25 prevede infatti,che il certificato provvisorio di handicap grave, finalizzato alla richiesta di agevolazioni lavorative possa essere richiesto ad un medico specialista trascorsi 45 giorni dalla domanda di accertamento, e non più 90 come era precedentemente. Si prevede anche la possibilità per le stesse commissioni ASL, di rilasciare il certificato provvisorio al termine della visita di accertamento. Tale provvedimento snellisce e semplifica in modo evidente la procedura. Inoltre il certificato provvisorio potrà essere utilizzato sia per chiedere i3 giorni di permesso di cui all’art 33 della legge 104/92 sia per accedere al congedo retribuito di 2 anni per l’assistenza di persone con handicap grave (D.lgs 151/01).
Eccezionale rilevanza riveste il comma 8 che prevede l’esonero dalle visite di controllo e revisione per le persone con disabilità stabilizzata e ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione.
Il secondo comma in ultimo, prevede che per il rinnovo dell’idoneità alla guida per patologia o menomazione stabilizzata, sia sufficiente rivolgersi ad un medico autorizzato (agenzia pratiche, ASK ecc) e non più alla commissione medica locale con tempi, disagi e spese risparmiate.

 

Rubrica realizzata grazie a "Rafforziamo la tutela!", progetto in collaborazione con Johnson & Johnson Medical

 

Redazione Online

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