1) Cos’è l’assistenza protesica?
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce ai cittadini affetti da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, l’erogazione di protesi e di ausili (pannoloni, cateteri, carrozzine, letti, materassi antidecubito, montascale ecc) al fine di favorire l’autonomia personale.
Le protesi e gli ausili erogabili sono indicati dettagliatamente nel “Nomenclatore Tariffario” (D.M. n.332 del 27 agosto 1999).
Il “Nomenclatore Tariffario” riporta 3 elenchi di dispositivi ognuno dei quali prevede particolari modalità di erogazione.
2) È necessario avere il verbale di invalidità civile per poter accedere all’assistenza protesica?
No, non è necessario attendere il verbale. In alcuni casi è sufficiente aver presentato la domanda di invalidità ed essere in attesa della visita o della ricezione del verbale. In altri casi ancora, in cui l’urgenza è particolare, il dispositivo può essere richiesto dallo specialista e successivamente avviata la richiesta di invalidità. Leggi oltre chi può accedere ai dispositivi di assistenza protesica.
3) Chi può accedere ai dispositivi previsti dall’assistenza protesica?
Possono accedere alla fornitura di dispositivi protesici inclusi negli elenchi 1, 2 e 3 diverse tipologie di pazienti in connessione alle loro menomazioni e disabilità:
- Gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità permanente;
- Gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall’art.1 della L.11 febbraio 1980, n.18 (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua);
- Gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all’accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica della Azienda USL, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo (> 33%), risultante dai verbali di cui all’art.1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295;
- I soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all’allettamento, previa presentazione di certificazione medica;
- I soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l’assenza di una o entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell’occhio, previa presentazione di certificazione medica;
- I ricoverati in struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, ai fini dell’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.
4) Qual è la procedura per richiedere le protesi e gli ausili?
Il cittadino, anche su indicazione del medico di famiglia, si rivolge ad un medico specialista pubblico, di norma dell’azienda ASL di residenza. In alternativa sarà la stessa struttura presso cui si è ricoverati a provvedere all’avvio della procedura.
- Lo specialista individua il dispositivo protesico da utilizzare nel caso specifico.
- Il dispositivo protesico viene prescritto dal medico specialista.
- La prescrizione del dispositivo si presenta alla ASL di residenza dell’utente ed è sottoposta ad autorizzazione da parte dagli uffici amministrativi.
- Il dispositivo protesico potrà essere fornito:
- direttamente dalla Azienda USL all’utente (per letti, materassi, carrozzine standard ecc);
- consegnato da fornitori privati, scelti liberamente dal cittadino (in caso di ausili personalizzati: scarpe, carrozzine su misura,ecc);
- farmacie, nel caso di cateteri, sacche per stomie, prodotti per diabetici ecc.
5) Quali sono i tempi di autorizzazione da parte della ASL?
Prima dell’erogazione, la ASL deve autorizzare la fornitura del dispositivo.
Per quanto riguarda la prima fornitura, la ASL si deve pronunciare tempestivamente, al massimo entro 20 giorni dalla richiesta. Nel caso non si pronunci entro i 20 giorni l’autorizzazione alla fornitura si intende concessa.
Limitatamente ai dispositivi inclusi nell’elenco1, trascorsi 5 giorni dal ricevimento della prescrizione, l’autorizzazione si intende concessa.
6) Quali sono i tempi di erogazione?
La norma prevede, nell’allegato II, il rispetto di tempi massimi di consegna della fornitura sia per i dispositivi su misura e/o finiti che devono essere adattati, sia per ausili tecnici di serie di cui all'elenco n. 2. Alcuni esempi sono:
- ausili tecnici per l'incontinenza: giorni lavorativi 5
- carrozzelle standard: giorni lavorativi 20
- cuscini e materassi antidecubito: giorni lavorativi 20
- letti a movimentazione elettrica: giorni lavorativi 50
- ecc..
7) Bisogna pagare qualcosa per l’assistenza protesica?
No. Non è prevista la partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza protesica previste dal D.M. 332/99 a meno che non si voglia usufruire di protesi ed ausili non compresi nel nomenclatore oppure non compresi ma riconducibili a quelli presenti sul nomenclatore.
Le protesi e gli ausili riconducibili sono dispositivi non inclusi nel nomenclatore ma riconducibili per omogeneità funzionale ad un dispositivo incluso; in tale ipotesi l’eventuale differenza economica tra la tariffa prevista dal nomenclatore e il costo del dispositivo è a carico dell’assistito.
9) Se devo sostituire il dispositivo?
I dispositivi medici possono dover essere sostituiti a causa dell’usura. La norma prevede dei tempi minimi di rinnovo dell’erogazione visibili in allegato II. La ASL, normalmente, non sostituisce i dispositivi prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo a meno che non vi siano particolari necessità terapeutiche o riabilitative certificate dal medico specialista.
Anche in caso di smarrimento, rottura accidentale, impossibilità di riparare ecc, sarà possibile sostituire il dispositivo prima del termine minimo, ma per una sola volta.
Per i minori non si applicano i tempi minimi di rinnovo. La sostituzione sarà autorizzata se dai controlli previsti ne emergesse la necessità.
10) I dispositivi sono di proprietà dell’assistito?
I dispositivi dell’elenco 1 e 2 si intendono, salvo speciali disposizioni regionali, ceduti in proprietà all’assistito.
I dispositivi dell’elenco 3 sono acquistati dalle ASL ed assegnati in uso all’assistito e pertanto devono essere restituiti nel caso non servano più
(ultimo aggiornamento: marzo 2012)
FAQ realizzate grazie a "Tutela Online", progetto in collaborazione tra Celgene e Cittadinanzattiva.