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Secondo l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali (ANACI) sono più di 1.200.000 i condomini censiti in Italia. In Lombardia ad esempio si ha la maggior incidenza di condomini con il 17% del totale, nel Lazio con il 9,9% e in Campania con l’8,4%. Sempre secondo Anaci sono più di 45 milioni gli italiani che vivono in condominio, condividendo spazi e servizi comuni.

Sappiamo però che vivere in condominio non è sempre facile. Sono sempre più frequenti conflitti relativi a rumori molesti, inadempimenti delle spese comuni o anche richieste di rinunzia di un singolo condomino all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento. La mancata trasparenza in merito alla normativa e la poca consapevolezza dei cittadini in relazione ai diritti e doveri generano diverse diatribe che spesso sfociano in cause legali. Proprio per questo motivo è nata la guida “Vivere in Condominio – Casi e risposte pratica”, per offrire ai cittadini maggior chiarezza e tutela al riguardo. La Guida è stata presentata a Roma il 19 Aprile 2023 ed è stata realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme ad Anaci e alle associazioni dei consumatori, tra cui Cittadinanzattiva.

La guida, oltre a chiarire il regolamento del condominio e dell’assemblea, nonché l’utilizzo delle parti comuni e il ruolo e il compito dell’amministratore del condominio, illustra anche una serie di casi che forniscono risposte complete alle questioni più frequenti.
Di seguito vengono riportate alcune delle casistiche trattate nella guida.
1) il singolo condomino vuole rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e/o condizionamento? Può farlo a condizione che dal distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e/o condizionamento non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In ogni caso il rinunciante resta tenuto a concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto (che rimane comunque impianto comune) e per la sua conservazione e messa a norma.
2) Il sottotetto è parte condominiale? La natura del sottotetto di un edificio è determinata dall’atto notarile e, in mancanza di espresso richiamo sull’atto, può presumersi comune se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo.
3) L’amministratore può sospendere la fornitura dei servizi condominiali al condomino non in regola col pagamento dei contributi? Si, se il mancato pagamento dei contributi si è protratto per oltre sei mesi. La legge stabilisce che nel caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Per approfondire, scarica la guida

Naissa Niyaoui

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