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Sono on line, le guide dedicate al Fondo di garanzia per i mutui prima casa e al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa realizzate insieme alle associazioni dei consumatori, tra cui Cittadinanzattiva, che partecipano al progetto Trasparenza semplice. Tale progetto prevede la diffusione di strumenti informativi per promuovere e rafforzare le conoscenze economiche dei cittadini.

Fondo di garanzia per i mutui prima casa

La guida dedicata al Fondo di garanzia fornisce informazioni aggiornate su questo strumento pubblico volto a favorire l’acquisto dell’abitazione principale da parte delle famiglie.

Per accedere alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari. Esistono però specifiche agevolazioni per categorie di clienti individuati come “prioritari”:

  • Giovani coppie: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni di età
  • Nucleo monogenitoriale con figli minori a carico: persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore
  • Giovane che non abbia compiuto 36 anni di età
  • Conduttore di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari

Fino al 31 dicembre 2024 tra le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo sono previsti anche i nuclei familiari numerosi che non superano specifiche soglie ISEE.

Il Fondo si applica a mutui che non superano i 250.000 euro e destinati all’acquisto dell’abitazione principale o interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica sempre dell’abitazione principale.

Sospensione delle rate del mutuo a supporto delle famiglie in difficoltà

Si tratta di una misura di sostegno per le famiglie in particolari condizioni di difficoltà che viene attivata tramite Il Fondo Solidarietà mutui prima casa. Tale misura permette di chiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi con allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione.

La misura viene applicata in caso di mutui:

  • per immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso;
  • che non superano l’importo di 250.000 euro;
  • in ammortamento da almeno un anno;
  • che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dalla misura.

Se nei tre anni precedenti si è verificato uno dei seguenti eventi, il mutuatario può richiedere la sospensione:

  • morte, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80%;
  • perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

In questi ultimi due casi la sospensione ha una durata massima complessiva limitata.

Scopri le guide

Martina Lalli

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