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Il 21 marzo la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell'articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia” nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero, possibilità già ammessa in realtà fin dal 2005 ma solo in casi particolari e sulla base delle valutazioni dei Paesi esteri. La Corte ha deciso di ritenere in linea di principio i single idonei ad assicurare un ambiente di crescita “stabile e armonioso” al bambino in stato di abbandono residente all’estero e lasciando al giudice la valutazione, caso per caso, dell’effettiva idoneità delle persone di educare, istruire e mantenere il bambino.

Il caso su cui si è espressa la Corte riguarda i single: non apre, dunque, alle adozioni tout court, ma solo a quelle internazionali; non riguarda le adozioni in Italia, che restano vietate alle persone singole tranne che in casi eccezionali e neanche le adozioni per le coppie dello stesso sesso che, allo stesso modo, continuano a non essere consentite. Ma si tratta di un passo in più, perché va al di là dei casi particolari. Approfondisci

Valentina Ceccarelli

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