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Eccovi una breve guida ai rimborsi previsti per gli utenti "vittima" di blackout dell'energia causati da nevicate e terremoti.

Come ottenere i rimborsi per il blackout dell’energia causato da nevicate e terremoti.
Il terremoto e le  abbondanti nevicate che si sono abbattute sull’Abruzzo e sulle Marche negli scorsi giorni hanno portato, tra i tanti disagi, anche molti blackout, lasciando gli abitanti della regione senza luce per molto tempo, e in alcune zone i disagi permangono ancora.  Per porre rimedio  ai disservizi causati dalle interruzioni delle forniture di energia in caso di eventi eccezionali l’Autorità per l'energia elettrica e il gas ha istituito dal 2008 un fondo speciale, grazie al quale scattano rimborsi automatici nelle bollette in caso di interruzioni prolungate per cause di forza maggiore.

In cosa consistono i rimborsi?
I rimborsi vanno da un minimo di 30 euro (per oltre 8 ore di interruzione) fino a un massimo di 300 euro per tre giorni di stop, e sono a carico non degli operatori, ma di un sistema di natura mutualistica. Se, invece, la fornitura si interrompe per colpa del distributore, dal 2009 esiste un sistema di rimborsi automatici introdotto dall’Autorità, che prevede indennizzi tanto più elevati quanto più si prolunga il disservizio, da un minimo di 35 a un massimo di 105 euro. In questo caso, gli indennizzi in bolletta a favore dei consumatori sono a carico delle società distributrici.

E necessario richiedere i rimborsi e in che modo?
Gli indennizzi sono erogati dal venditore di energia in bolletta entro il primo ciclo di fatturazione utile, decorsi 60 giorni dall'interruzione (180 giorni se le interruzioni coinvolgono più di 2 milioni di utenti), senza che il consumatore ne faccia richiesta. I rimborsi possono essere visualizzati direttamente in bolletta sotto la voce "Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfettizzata”. È bene ricordare che, se non se il consumatore non è  in regola con i pagamenti delle bollette, il venditore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo.

Come fare se il rimborso non viene accreditato in maniera automatica?
Nel caso di mancato accredito, il consumatore potrà richiederlo al proprio venditore o direttamente al distributore locale presentando una domanda entro sei mesi dall'interruzione. L'impresa distributrice valuterà la richiesta e deve provvedere, entro tre mesi, all'accredito o all'invio della risposta scritta negativa motivata.

Isabella Mori

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