Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5230 del 17 novembre 2015: riformando alcuni capi della sentenza del Tar Lazio di Roma (n. 1351/2015), i giudici hanno stabilito che le c.d. "spese di avvio" previste per la procedura di mediazione sono legittime e devono essere sempre versate, anche quando il tentativo di accordo si arresta al primo incontro.
Le spese di avvio comprendono da un lato le spese vive documentate e dall'altro le spese generali sostenute dall'organismo e, a detta dei giudici, non sono riconducibili alla nozione di "compenso", trattandosi di un onere economico imposto per l'accesso a un servizio che è obbligatorio ex lege” e al quale corrisponde un credito d'imposta che è dovuto anche se la mediazione non prosegue oltre il primo incontro. Quest’ultimo non costituisce un passaggio esterno e preliminare della procedura di mediazione, ma ne è invece parte integrante. Leggi di più