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Come noto, la legge Pinto intende assicurare un’equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all’irragionevole durata di un processo. Secondo le disposizioni contenute nella legge, il termine è considerato ragionevole se il processo ordinario non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado ed un anno nel giudizio dinnanzi la Corte di Cassazione.

C’è da chiedersi se lo stesso criterio debba essere applicato e valido anche per i processi avviati in base alla Legge Pinto, attraverso cui si chiede l’indennizzo per la lungaggine processuale subita. E proprio la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 36/2016, depositata il 19 febbraio scorso, è stata chiamata a pronunciarsi su tale questione, stabilendo che il processo instaurato ex legge Pinto non possa avere una durata di tre anni al pari dei processi ordinari di primo grado, trattandosi di una procedura meno complessa e per la quale la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha previsto un limite biennale di durata complessiva. Approfondisci

Valentina Ceccarelli

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