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Entro il prossimo 5 aprile gli operatori di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettroniche, dovranno necessariamente adeguarsi alle disposizioni che per i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica impongono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o di multipli del mese. Il rinnovo dell’offerta telefonica e la fatturazione del servizio erogato non saranno più ogni 4 settimane, ma esclusivamente a ciclo mensile. In questo modo viene eliminata la tredicesima mensilità acquisita inconsapevolmente dagli utenti del settore telefonico e si ritorna ai 12 rinnovi annuali, che prima della entrata in vigore della legge erano arrivati a 13 con la modifica unilaterale dei 28 giorni.

Di fatto però la tredicesima mensilità resterà, ma verrà spalmata su 12 mensilità. I principali operatori telefonici si stanno adeguando alla norma inviando una comunicazione ad hoc sulla variazione contrattuale che di fatto andrà a prevedere un incremento del canone mensile pari a 8,6% pur mantenendo invariata la spesa annuale della offerta attiva. Quello che preoccupa afferisce alla modifica sostanziale del contratto che se prima prevedeva un servizio erogato su 28 giorni, da aprile sarà erogato su un ciclo mensile. In termini pratici potrebbe diminuire la quantità di giga, di minuti e di sms a disposizione degli utenti.

Cittadinanzattiva auspica che gli operatori possano attuare dei comportamenti a maggiore tutela dei propri clienti, nel rispetto della normativa in esame e della recente delibera Agcom che impone di fornire ai propri clienti informazioni chiare, trasparenti ed esaustive circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità di modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, con un preavviso di almeno due mesi sulla modifica. Dalle comunicazioni che le aziende telefoniche stanno inviando in questi giorni inoltre, non risulta del tutto chiara l’informazione relativa alla possibilità di recedere senza oneri o di migrare ad altro gestore, entro i successivi 30 giorni, per gli utenti che decidano di non accettare la variazione contrattuale.

Cosa cambia?

Dal 5 aprile 2018 le Telco dovranno applicare per legge una cadenza su base mensile per i rinnovi delle offerte e la fatturazione dei servizi. Nella sostanza si passa da 13 a 12 mensilità, con la previsione di una spesa annua invariata che di fatto cristallizza un incremento economico introdotto dalla fatturazione a 28 giorni. La legge 172/17 però, non legifera in modo esplicito sul punto e lascia agli operatori la libertà di adeguare le offerte economiche in termini di contenuti  (sms, giga, minuti per le chiamate) o di tariffazione. Sono esclusi dal calcolo mensile le offerte e i servizi  promozionali a  carattere  temporaneo  di  durata  inferiore  a  un  mese  e   non rinnovabile.

Quali sono gli operatori finora coinvolti?

Tutti i principali operatori di telecomunicazioni si stanno adeguando riportando i propri clienti alla fatturazione mensile come richiesto dalla normativa di riferimento. Tim e Vodafone stanno inviando in questi giorni sms con cui comunicano ai propri clienti che, rispettivamente entro il prossimo 4 e  25 marzo, le offerte attive sulla linea telefonica si rinnoveranno con cadenza mensile, anzichè ogni 28 giorni o 4 settimane. Tim a fronte di una spesa annuale invariata, amplierà i contenuti della offerta dei propri clienti facendo in modo che il costo mensile sarà riproporzionato alla nuova durata mensile, mentre Vodafone annuncia che i servizi e le eventuali promozioni attive subiranno una modifica delle condizioni contrattuali a fronte di una spesa annuale invariata che nel complesso si sostanzia con un aumento di spesa pari all’8,6% con il ripristino delle precedenti condizioni contrattuali di rinnovo e fatturazione su base mensile. Fastweb dal canto suo, in ottemperanza alla legge 172/17, comunica ai propri clienti che la variazione contrattuale avverrà per il fisso dal 5 aprile e per il mobile dal 26 marzo. La variazione  non comporterà nessun aggravio di costo, ma semplicemente l'importo della offerta sarà calcolato mantenendo stabile l'attuale costo annuale per i servizi compresi nell’ abbonamento e dividendo tale importo per dodici mensilità, invece di 13 rinnovi ogni 28 giorni. WindTre invece, sta informando i propri clienti sulla cadenza mensile della fatturazione, senza però entrare nel merito della variazione economica mensile e rinviando ad altra comunicazione più dettagliata in caso di modifica contrattuale della offerta.

A chi si applica la legge?

L’adeguamento su base mensile si applica a imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche, pay tv comprese, tanto che Sky in questi giorni sta inviando alla propria clientela comunicazione sulla rimodulazione di fatturazione che avverrà appunto su base mensile come espressamente indicato dalla norma in esame.

E’ legittimo il comportamento degli operatori?

La fatturazione a 28 giorni è stata ritenuta illegittima ed è intervenuta una legge nazionale a dirimere la questione. Le Telco si stanno adeguando alla variazione indicata dalla legislazione di riferimento che però non si esprime in modo esplicito sulla modifica delle condizioni economiche da applicare agli utenti coinvolti dalla variazione contrattuale che di fatto, ritornando alla fatturazione su base mensile, comporterà degli incrementi mensili per gli utenti pur restando invariata la somma totale da corrispondere ai singoli operatori.

E’ possibile recedere?

Gli utenti che ritengano poco convenienti le nuove condizioni comunicate dal proprio gestore, hanno la possibilità di recedere dalla variazione contrattuale entro 30 giorni senza alcuna penale o di migrare ad altro operatore

Se gli operatori non si adeguano alle previsioni normative si può chiedere il rimborso?

Il dettato normativo prevede il ripristino della cadenza mensile come uno standard minimo da introdurre all’interno delle condizioni generali di contratto e della Carta dei servizi di singoli operatori e allo stesso tempo in caso di mancato adeguamento alle previsioni normative nei termini indicati, stabilisce un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima  fatturazione, maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità delle Comunicazioni. Secondo la normativa inoltre, in caso di mancato ripristino della cadenza mensile, l'Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso  delle  eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate gli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore a trenta giorni. Con riguardo a questo punto c’è da evidenziare che nel dicembre 2017 l’AGCOM ha emesso delle delibere sanzionatorie nei confronti degli operatori TIM, Vodafone, WindTre e Fastweb che per la telefonia fissa e le offerte convergenti fisso-mobile non avevano ripristinato la cadenza mensile, diffidandoli a provvedere allo storno delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti. Sul merito dovremo aspettare la pronuncia del Tar per capire se si potrà procedere con i rimborsi delle eventuali somme indebitamente prelevate.

Come è possibile tutelarsi?

In caso di mancato adeguamento da parte delle telco alla fatturazione  mensile o di sms poco chiaro in termini di informazioni sul diritto di recesso o sull’adeguamento delle condizioni economiche alla variazione contrattuale, gli utenti possono inviare un reclamo formale al proprio operatore chiedendo maggiori chiarimenti sui propri diritti e sulla variazione economica comunicata in relazione anche alla maggiorazione dell’8,6% che alcune compagnie hanno evidenziato ai propri clienti. Nel reclamo si potrà avanzare richiesta di rimborso delle somme indebitamente addebitate o di indennizzo forfettario nel caso di mancata ottemperanza alla legge da parte dell’azienda. Si potrebbe poi anche avanzare una richiesta di adeguamento mensile dei contenuti dell’ offerta nel caso di comunicazione dell’incremento mensile.

Per maggiori informazioni o ricevere assistenza sulla tematica della fatturazione mensile è possibile rivolgersi a Cittadinanzattiva attraverso i centri di tutela sul territorio

Clicca qui per contattare la sede di riferimento territorialmente competente.

Per effettuare direttamente la  segnalazione e richiedere tutela compila il form.

Claudia Ciriello

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