Legge 210/92
Nel 1992 è stata emanata una legge riguardante “l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, la legge 210/92.
L’indennizzo
È importante chiarire che non si tratta di un risarcimento del danno (il quale presupporrebbe una responsabilità e un danno) ma di una somma che lo Stato concede a titolo di solidarietà sociale per testimoniare l’interesse della comunità alla tutela della salute individuale.
Chi può chiedere l’indennizzo?
Tutti i soggetti che presentano DANNI IRREVERSIBILI da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV, HCV e HBV) causate da somministrazioni di emoderivati o da trasfusioni. Per danno irreversibile (nel caso di HBV e HCV) si intende una epatopatia attiva e non solo la presenza del virus o la positività al test.
Come viene erogato
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Se la persona è ancora in vita: riceverà un assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla legge n. 177/76 modificata dalla legge n. 11/84), che varia gradualmente secondo le 8 categorie previste. Tale assegno, in caso di morte del beneficiario, continua ad essere erogato in favore degli eredi (per 15 anni).
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Se la persona è deceduta prima di ottenere il riconoscimento dell’indennizzo o prima di farne richiesta: gli eredi hanno diritto ad un assegno una tantum di circa 77.468,53 euro solamente nel caso in cui sul certificato di morte risulti che il decesso è avvenuto per cause strettamente connesse all’infezione (es. cirrosi, carcinoma epatico ecc.), Con la legge 238/97, la reversibilità dell’indennizzo spetta agli eredi anche se non a carico e anche se abili al lavoro. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l’indennizzo spetta sempre ai genitori o a chi esercita la patria potestà. I benefici della legge spettano anche al coniuge che risulta contagiato o al figlio contagiato durante la gestazione.
Quali sono gli altri diritti?
Gli aventi diritto all’indennizzo sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
Si sta cercando di far riconoscere tali benefici anche a coloro che hanno l’infezione, ma non danni irreversibili, poiché sono sottoposti a controlli periodici atti a monitorare l’eventuale aggravamento della patologia.
Come chiedere l’indennizzo
Per chiedere l’indennizzo è necessario:
- Presentare la domanda (di solito in carta semplice) alla Asl di appartenenza corredandola di:
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documentazione clinica (cartella clinica o certificato da cui risulta la trasfusione o la somministrazione di emoderivato o la vaccinazione);
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analisi fatte prima e dopo;
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certificati che testimoniano la situazione sanitaria attuale.
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Se nella documentazione non compare la trasfusione o la somministrazione di emoderivato o altro certificato utile ad attestare il contagio, è inutile inviare la richiesta.
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Le ASL, all’atto della richiesta, istruiscono la pratica controllando la presenza di tutti i requisiti (tempestività, documentazione, attestazione della trasfusione o della somministrazione, ecc.). Effettuata questa verifica, l’incartamento viene trasferito alla Commissione medico-ospedaliera militare (CMO), facente riferimento al Ministero della Difesa.
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La CMO convoca a visita la persona interessata; in questa occasione è necessario presentare le ultime analisi in modo da dimostrare lo stato attuale della malattia. Se la Cmo verifica il nesso di causalità tra la trasfusione e l’infezione e, in secondo luogo, la presenza di una patologia riferita alla tabella B, emettono una dichiarazione in cui riconoscono il diritto all’indennizzo.
La pratica viene inviata al Ministero della salute che ricontrolla il tutto e liquida l’indennizzo.
L’indennizzo e le rivalutazioni
Forse non tutti sanno che l’indennizzo che si riceve con la legge 210/92 è composto da due parti: l’indennità integrativa speciale e l’indennizzo. Normalmente viene rivalutata solamente la parte dell’indennizzo, ma non la parte integrativa speciale; inoltre non viene rivalutato l’indennizzo (in base all’aumento del costo della vita) nei successivi indennizzi.
In realtà coloro che hanno contratto danni in seguito a vaccinazioni obbligatorie hanno diritto:
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ad avere l’assegno una tantum nella misura del 30% per ciascun anno del periodo tra il manifestarsi della patologia e la corresponsione dell’indennizzo (legge 238/97);
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all’indennizzo vitalizio;
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agli arretrati dalla presentazione della domanda al pronunciamento della Cmo;
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agli interessi sugli arretrati
Attenzione!!!
La Legge 122/10 (legge finanziaria) art. 11 commi 13,14, elimina la possibilità di ricevere la rivalutazione sull’intero importo dell’indennizzo.
Allo stesso modo, coloro i quali hanno contratto danni permanenti da emoderivati o trasfusioni hanno diritto:
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all’indennizzo vitalizio;
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agli arretrati dalla presentazione della domanda al pronunciamento della Cmo;
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agli interessi sugli arretrati.
Attenzione!!!
Anche in questo caso la Legge 122/10 (legge finanziaria) art. 11 commi 13,14, elimina la possibilità di ricevere la rivalutazione sull’intero importo dell’indennizzo.
I termini di prescrizione per la presentazione della domanda
"La tempestività"
- Se a seguito di trasfusione si è contratto l'HIV, la persona in questione ha 10 anni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'infezione irreversibile;
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per epatiti (HCV e HBV) post trasfusionali o per danni da vaccinazioni obbligatorie, la persona in questione ha 3 anni dal momento in cui si è accorta dell'infezione irreversibile.
I termini decorrono dal momento in cui l'avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile: quindi non dal momento della scoperta della semplice infezione ma da quello in cui l'epatopatia risulta attiva.
È consigliabile tuttavia presentare domanda di accertamento non appena si è venuti a conoscenza dell'infezione al fine di accertare l'esistenza del nesso di causalità ma ciò potrebbe comportare la non concessione dell'indennizzo.