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Approfondimenti

Quali sono i diritti di un lavoratore se, per la sua patologia o per quella di un familiare, deve assentarsi dal lavoro? Varie normative prevedono la possibilità di ottenere permessi, congedi e trasformazione del rapporto di lavoro.
Vediamo in sintesi quali sono i benefici e quali i criteri per ottenerli:

1) Permessi retribuiti  (art. 33  legge 104/92 permessi lavorativi handicap grave).

2) Congedi per eventi e cause particolari  (art. 4 legge 53/00).
3) Congedi e permessi a sostegno della genitorialità (art. 42,  53  D.lgs 151/01).
4) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i pazienti oncologici (D.lgs 276/03 ).
5) Congedi per invalidi con percentuale superiore al 50% (D.lgs 509/88).

Permessi retribuiti legge 104/92
La Legge 104/92 ha significativamente modificato le politiche sociali a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, anche nel campo del diritto al lavoro.
In tema di integrazione lavorativa, la questione più dibattuta afferisce alla fruibilità dei permessi lavorativi.

Le disposizioni che regolamentano i permessi lavorativi sono contenute nell’articolo 33 Legge 104/92.

Chi beneficia dei permessi retribuiti (art. 33 –modificato dall’art. 24 L.183/2010)

  • La persona con handicap maggiorenne in situazione di gravità

È previsto il diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni in favore:

  • della madre lavoratrice o in alternativa del padre;

  • in alternativa  del lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino con handicap grave anche dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino;

  • ai parenti o agli affini che assistono la persona disabile entro il secondo grado (si intende, oltre al coniuge, figli, nonni, suoceri, cognati) di parentela e affinità. Non è possibile, però, l’alternatività tra più beneficiari; tranne che per i genitori;

  • I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari. In questo ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni.

Deroghe agli aventi diritto oltre il secondo grado (art. 24 L. 183/2010)

Le agevolazioni possono essere estese anche ai parenti o affini entro il terzo grado solo nei casi in cui in uno dei genitori o il coniuge della persona disabile

  • abbia un’età superiore di 65 anni

  • sia affetto da patologia invalidante

  • sia “mancanti”. Per mancante si intende: morte, divorzio, separazione legale o abbandono. Lo stato deve poter essere documentato o certificato.


I permessi per i Genitori

Primi tre anni di vita figlio con Handicap

Entro i tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:

  • a prolungare il periodo di astensione facoltativa, già prevista dalla legge a tutela della maternità. (art. 42 D.Lgs 151/01);

  • ad usufruire di due ore di permesso giornaliero (se si lavora 6 ore al giorno. Si ha invece diritto ad un’ora se si lavora meno di 6 ore);

  • ad usufruire di tre giorni di permesso al mese (art. 24 L. 183/2010).


I parenti e gli affini entro il II grado possono anch’essi usufruire dei tre giorni di permesso al mese. Mentre ai genitori del bambino è permessa l’alternanza, ai parenti ed agli affini no (art. 24 L. 183/2010).

Le due ore di riposo giornaliero retribuito ed il periodo di congedo parentale possono essere utilizzate dalla conclusione del periodo di congedo. I tre giorni di permesso possono essere fruiti  da parte dei genitori e degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave (Circolare INPS 3/12/2010 n. 155; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6/12/2010 n. 13).

N.B: Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici.


Dopo i tre anni

Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:

  • non più alle due ore di permesso, ma a tre giorni di permesso mensile;

  • possono essere fruiti in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza;

  • anche i parenti e gli affini possono usufruire dei tre giorni di permesso al mese ma non in alternanza con un altro beneficiario.

P.S.:

  • La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
  • In alcuni casi i permessi lavorativi spettano al genitore anche quando l’altro non ne abbia diritto (Situazioni gravi e comprovate).

Dopo il compimento della maggiore età del figlio
Dopo il compimento della maggiore età la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto:

  • tre giorni mensili

P.S.:
Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento.

Fai valere i tuoi diritti !!!

  • la persona con Handicap in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge  (circolare INPS n. 90 del 2007). Questo diritto è stato riconfermato ed ha fatto decadere definitivamente i requisiti della sistematicità ed adeguatezza  previsti nella Circolare INPS n. 90/2007).
  • È tuo diritto, quindi, presentare una nuova domanda nel caso in cui la precedente richiesta sia stata rigettata per assenza dei requisiti inerenti la sistematicità e l’adeguatezza.
  • Attenzione! Adesso è il datore di lavoro (o l’INPS) a dover accertare l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi (comma 7-bis art. 33, L. 104/92).

(ultimo aggiornamento: gennaio 2011)

Redazione Online

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