Domanda
Ho sentito parlare della possibilità di curarsi anche in Europa e vorrei capire meglio quali sono i miei diritti in questo ambito.
È necessario fare domande preventive? Per quali prestazioni è possibile recarsi all’estero? E se mi trovo semplicemente in vacanza come mi devo comportare se ho bisogno di cure?
Risposta
I cittadini dell’UE che viaggiano nei Paesi Membri per studio, lavoro, turismo, attraverso la Tessera Europea di Assicurazione Malattia, hanno accesso alle cure medicalmente necessarie negli Stati UE e in quelli dello Spazio Economico Europeo. La Tessera Europea di Assicurazione Malattia TEAM consente, a tutti i cittadini dell’Unione europea, che si trovino temporaneamente in un altro Stato Membro, l'accesso ai servizi sanitari del Paese ospite. L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nessun pagamento è dovuto, eccetto quello di eventuali ticket (che in Francia, ad esempio, è del 20% su ogni prestazione) che rimangono a carico dell’assistito e quindi non sono rimborsabili.
Quali sono i paesi dove si può utilizzare la TEAM
- nei Paesi dell’Unione europea;
- nella Svizzera, in forza di un apposito accordo con la UE;
- negli altri Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) quali Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
La TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL.
Se invece il motivo del viaggio è avere cure di altissima specializzazione che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la persona può avvalersi di Regolamenti e Direttive Europei, recepiti dal nostro Paese.
Il Regolamento 833/2004 prevede che si possano ottenere, nei Paesi UE, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera le cure adeguate al proprio stato di salute purché siano tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si risiede (LEA in Italia) e non possano essere praticate tempestivamente sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e dell’ evoluzione della malattia. In questo caso è necessario presentare apposita domanda alla propria ASL (cure programmate all’estero), attendere l’autorizzazione e il rilascio del modello S2 (ex E112). I costi sanitari saranno coperti dal SSN in forma diretta. Al paziente si applicano le stesse condizioni dei cittadini di quel Paese (es. ticket). Per le persone con disabilità possono essere autorizzate anche le spese di viaggio e di accompagnamento.
La Direttiva UE 24 del 9 marzo 2011 sulle cure transfrontaliere e diritti dei pazienti ha disposto invece che un cittadino europeo può recarsi liberamente in uno Stato Membro per cure programmate, cioè visite specialistiche, prestazioni diagnostiche, ambulatoriali e ricoveri. In questo caso il cittadino anticipa i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Sistema sanitario di appartenenza. Sono rimborsate solo le prestazioni comprese nei LEA e per un importo pari al costo che il Servizio sanitario avrebbe sostenuto per erogare quelle cure nel suo Paese. La parte eccedente resta a carico del cittadino (salvo diverse previsioni di legge).
Rubrica realizzata grazie a "Rafforziamo la tutela!", progetto realizzato grazie al contributo non condizionato di Johnson &Johnson Medical