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Per contribuire alla diffusione di modelli di consumo più sostenibili è essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate. Proprio questo è l’obiettivo della direttiva ECGT (Empowering Consumer for the Green Transition), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 marzo e che entrerà in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione.

Viene ribadita la responsabilità degli operatori economici di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili ai consumatori, contrastando così le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, come ad esempio le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (il così detto “greenwashing”), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese, i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili.

Grazie a questa direttiva, vengono considerate ingannevoli pratiche quali:

  • esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
  • formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
    formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico;
  • asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
  • presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico.

La direttiva inoltre introduce delle novità per arginare anche il fenomeno dell’obsolescenza precoce, inserendo tra le pratiche commerciali sleali anche, ad esempio:

  • non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull’uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;
  • presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;
  • asserire falsamente che, in condizioni d’uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso;
  • presentare il bene come riparabile quando non lo è;
  • indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.

Inoltre le imprese dovranno fornire ai consumatori informazioni chiare riguardo durabilità e riparabilità dei prodotti.
Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 27 marzo del 2026

Aggiornamento realizzato nell'ambito del progetto Vita da generazione spreK.O., finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5

Martina Lalli

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