A deciderlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4223 del 6/9/2017 che stabilisce che i comuni non possono determinare le tariffe in libertà e in modo discrezionale, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandoli con argomenti estranei allo specifico contesto.