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L’attività di assistenza non deve essere concepita come un qualcosa di totalizzante, ma come un supporto dotato di una flessibilità tale da soddisfare contemporaneamente sia le esigenze della persona disabile (che rimane in ogni caso la beneficiaria della misura in questione), sia quelle del lavoratore che assiste (o, almeno, alcune di esse).

Questo è, in sintesi, il parere della Suprema Corte di Cassazione che, in occasione di sentenza n. 5471/16, ha precisato che l’interesse primario espresso nella norma che istituisce i permessi lavorativi è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile» realizzate in ambito familiare. La Corte osserva che questa prospettiva consente che i permessi lavorativi siano «soggetti ad una duplice lettura: a) vengono concessi per consentire al lavoratore per prestare la propria assistenza con maggiore “continuità”; b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali».

Poiché una lettura non esclude l’altra, ed essendo certo «che da nessuna parte della legge, si evince che, nei casi di permesso, l’attività di assistenza deve essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa», è possibile concludere che è sufficiente che l’assistenza «sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore».


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Salvatore Zuccarello

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