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Approfondimenti

La normativa europea tutela i passeggeri che viaggiano nell’ambito dell’UE a bordo di treni, autobus, navi e aerei, riconoscendo un insieme di diritti essenziali. Questi diritti sono garantiti per ciascun modo di trasporto. 

I Regolamenti europei consentono ai passeggeri di godere di pari diritti in tutto il territorio dell’Unione, senza discriminazioni e a prescindere dalla loro nazionalità o da quella del mezzo utilizzato.

SE VIAGGI IN TRENO

I problemi più frequenti che si verificano quando si viaggia in treno riguardano ritardi o cancellazioni della propria corsa. A riguardo, abbiamo specifici diritti da conoscere e far valere.

Diritto ad essere informato. Innanzi tutto, hai diritto ad essere informato in ogni fase del viaggio. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni hanno l’obbligo di fornire informazioni sui tuoi diritti di passeggero.

Inoltre, se il tuo treno viene cancellato o è in ritardo hai il diritto ad essere informato dall’impresa di trasporto, non appena l’impresa ne è a conoscenza, sulla situazione e sui nuovi orari di partenza e di arrivo previsti.

 

CANCELLAZIONE O RITARDO ALLA PARTENZA SUPERIORE A 60’

Se il tuo viaggio in treno viene cancellato o è previsto un ritardo superiore a 60’ hai diritto a:

  • ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate (se il viaggio non è più utile per il programma originario di viaggio del passeggero), oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile.

  • proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale, non appena è possibile;

  • proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale, in un momento successivo, a scelta del passeggero.

 

RITARDO ALL’ARRIVO SUPERIORE A 60’

In caso di ritardo all’arrivo pari o superiore a 60’ hai diritto a ricevere un indennizzo commisurato al prezzo del biglietto:

  • 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti;

  • 50% del prezzo del biglietto, se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti.

Le imprese ferroviarie possono sempre prevedere, nelle proprie Condizioni generali di trasporto, disposizioni migliorative per il passeggero.

L’indennizzo può essere escluso se il passeggero è stato informato del ritardo prima dell’acquisto del titolo di viaggio o se l’indennizzo è pari o inferiore ad 4 euro. La soglia dei 4 euro è una soglia massima stabilità dal Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri ma ti consigliamo di controllare sempre la Carta della mobilità del gestore del servizio che hai utilizzo in quanto, a livello locale, potrebbero essere applicate anche delle condizioni migliorative.

In caso di cancellazione o ritardo superiore a 60’ hai il diritto di ricevereassistenza in termini di pasti e bevande in relazione al tempo di attesa e alla sistemazione in albergo.

 

Per saperne di più

I tuoi diritti quando viaggi in aereo

I tuoi diritti quando viaggi in autobus o nave

Approfondimento realizzato nell’ambito delle attività finanziate dal MIMIT. D.M. 6/5/2022, art. 5

Cinzia Pollio
Cinzia Pollio

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