Menu

Approfondimenti

Sei in partenza per un viaggio? Ecco alcuni piccoli accorgimenti da seguire.

  • Se viaggi all'interno dell'Unione Europea non hai bisogno di visti sul passaporto, è però sempre opportuno portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità; inoltre, per motivi di sicurezza in alcuni paesi ci potrebbero essere particolari restrizioni: è perciò opportuno verificare sempre prima di partire se ci sono particolari prescrizioni da seguire.
  • Se viaggi in aereo ricordati che da ottobre 2006 è entrato in vigore un Regolamento europeo che prevede restrizione sull'introduzione di sostanze liquide a bordo. Per saperne di più collegati al sito dell'Enac www.enac.it.
  • Prima di partire, se ti rechi in un paese extra UE informati presso il Ministero degli Esteri (www.esteri.it) se ci sono delle analisi da fare e qual è la situazione politica di quel paese.


In aereo

Se parti in aereo ed utilizzi dei voli low cost tieni presente che la scelta degli orari e dell'itinerario incide, naturalmente, sul costo finale del biglietto e sulla comodità del trasferimento. Prima di procedere all'acquisto del biglietto è inoltre opportuno:

1. stabilire le priorità di scelta (costo, date, orari di partenza, coincidenze, itinerario);

2. confrontare più soluzioni;

3. chiedere conferma dei vettori che effettuano realmente i voli;

4. verificare le limitazioni legate alla tariffa scelta;

5. segnalare se si hanno bagagli particolari al seguito o se si ha bisogno di assistenza particolare;

6. stampare la prenotazione per verificare che tutto sia esatto,

7. se si acquista il biglietto con molto anticipo, chiedere conferma dell'itinerario a pochi giorni dalla partenza;

8. prendere nota del proprio passenger name record, per risalire velocemente alla propria prenotazione in caso di necessità.


Contratto di viaggio tutto compreso

Se hai sottoscritto o stai per sottoscrivere  un contratto di viaggio tutto compreso, è bene sapere che il Codice del Turismo si occupa dei contratti di viaggio “tutto compreso”. A chi si avvale di questa formula turistica la normativa di riferimento conferisce diritti validi in tutti i paesi dell'Unione.

Il concetto di “tutto compreso” si applica alla prestazione di un servizio quando questo è offerto in vendita ad un prezzo forfettario, la prestazione supera le 24 ore o comprende una notte e combina almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasporto ed all'alloggio che costituiscono una parte significativa del “tutto compreso”.

Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi, ed una copia deve essere rilasciata al consumatore, sottoscritta o timbrata dall'organizzatore o venditore. Il Codice del Turismo indica gli elementi del contratto, fra cui: termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti; termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali, etc.

La normativa di riferimento è il codice del turismo (d.lgs.79/2011) che ha assorbito la normativa del codice del consumo (dlgs.206/2005).

 

In caso di inadempimento del contratto tutto compreso
Ne rispondono sia l'organizzatore del viaggio sia l'agenzia di viaggi, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.


In caso di fallimento dell'organizzatore
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è istituito un apposito Fondo di Garanzia che consente al viaggiatore, in caso di fallimento dell'organizzatore italiano prima dell'inizio del viaggio, di chiedere il rimborso del prezzo pagato, nonché, se l’organizzatore fallisce durante il viaggio, di chiedere di essere riportato nel luogo di partenza senza spese supplementari.

Il fondo deve inoltre fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

NB: Il Fondo di Garanzia suddetto si attiva però esclusivamente in riferimento ai pacchetti turistici venduti con un contratto stipulato in Italia da un’agenzia o da un organizzatore regolarmente autorizzati.

Vacanza rovinata? Ecco cosa fare se....
Se durante il viaggio hai  subito dei disservizi ed hai raccolto opportuna documentazione (ad esempio foto e filmati) ed hai contestato direttamente in loco parti avvantaggiato, altrimenti non disperare: ecco cosa fare al ritorno:

1. Entro 10 giorni dal rientro, nel caso in cui si siano subiti dei disservizi o comunque il viaggio non si sia svolto secondo le modalità previste dal contratto, occorre formalizzare un reclamo scritto, da inviare a mezzo raccomandata a/r, contenente descrizione dettagliata delle mancanze/difformità e richiesta di risarcimento.

2. Il reclamo va presentato sia all'agenzia turistica sia all'organizzatore del viaggio o pacchetto turistico, se figura nel contratto o nell'opuscolo informativo, perché sono entrambi tenuti, per le rispettive responsabilità, al risarcimento del danno.

3. Nel caso in cui l'organizzatore dovesse respingere la richiesta di risarcimento o proponesse un indennizzo insufficiente è possibile ricorrere al Giudice di Pace oppure esperire un tentativo di conciliazione extragiudiziale presso la Camera di Commercio.

4.  “ Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione perduta”   …così recita l’articolo 47 del Codice del Turismo disciplinando per la prima volta la fattispecie danno da vacanza rovinata!

Tempi per ottenere il risarcimento
I tempi per richiedere il risarcimento dei danni subiti di norma è di 10 giorni come previsto dal Codice del Turismo, e la richiesta di risarcimento va fatta a mezzo di lettera raccomandata a/r al tour operator.

Attenzione! L'azione risarcitoria nei confronti del tour operator soggiace al termine di prescrizione di un anno dal rientro del consumatore nel luogo di partenza. Decorso tale termine non è più possibile ricorrere al Giudice, tranne nel caso in cui il consumatore abbia riportato un danno alla persona (in tale ipotesi il termine di prescrizione è di 3 anni). I danni derivanti da contratti di spedizione o trasporto si prescrivono entro 12 mesi se il contratto è in Europa, entro 18 mesi se il contratto inizia e termina fuori dall'Europa. Il danno va quantificato e, se possibile, documentato.

(ultimo aggiornamento: luglio 2013)

Redazione Online

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido