In caso di overbooking, la compagnia aerea è tenuta a fare appello a persone che rinuncino volontariamente al volo in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente e si debba negare l’imbarco a taluni passeggeri, questi possono fare valere le seguenti pretese.
- Rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile (nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la destinazione finale
- Volo alternativo ad una data successiva di proprio gradimento
- Compensazione pecuniaria di:
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- 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km
- 400 euro per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500km
- 600 euro per tutte le altre tratte
Tale indennità forfetaria può essere ridotta del 50%, qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d’arrivo che non superi l’orario d’arrivo del volo originario prenotato rispettivamente di 2 ore sub 2a), 3 ore sub 2b) o 4 ore sub 2c)
La compagnia aerea è inoltre tenuta a prestare assistenza, fornendo al passeggero, a titolo gratuito, pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; nel caso si rendano necessari uno o più pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Ultimo aggiornamento: 01/2011. Per maggiori informazioni: