Come tutelo la mia salute?
Per usufruire dei servizi sanitari italiani, è necessario obbligatoriamente iscriversi al servizio sanitario nazionale. La durata dell'iscrizione corrisponde a quella del permesso di soggiorno; al momento dell'iscrizione si effettua la scelta del proprio medico curante e ad essa consegue il rilascio della tessera sanitaria che riporta il nome dell'assistito ed il suo codice fiscale. L'esibizione della la tessera consente di ricevere le prestazioni sanitarie.
Chi è obbligato ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale?
Sono obbligati all'iscrizione al SSN:
- i cittadini extraUE provvisti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o iscritti nelle liste di collocamento;
- i cittadini extraUE provvisti di permesso di soggiorno per motivi familiari, adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza, per protezione internazionale o umanitaria.
Di cosa ho bisogno per iscrivermi al SSN?
Per procedere all'iscrizione al SSN sono necessari:
- il permesso di soggiorno;
- certificato di residenza (è anche possibile autocertificare la residenza)
- iscrizione all'ufficio di collocamento (per chi è disoccupato regolarmente soggiornante)
L'assistenza spetta inoltre ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
Cittadini UE:
- Per soggiorni inferiori ai tre mesi l'iscrizione non viene effettuata, tranne che per i lavoratori stagionali.
- Chi invece soggiorna per più di tre mesi può iscriversi al SSN nei seguenti casi:
- è un lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
- è familiare di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- è familiare di cittadino italiano;
- è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
- è disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale;
- è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109(o E37), E120, E121(oE33).
Con una nota del 2007, il Ministero della Salute ha chiarito che per iscriversi al SSN non è indispensabile essere già iscritti all' anagrafe.
In quali casi ho comunque la facoltà di iscrivermi al SSN?
Chi è in Italia con un permesso per motivi di studio o per motivi religiosi e chi è collocato alla pari, ha l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni o maternità. In questi casi è possibile stipulare un'assicurazione sanitaria che sia riconosciuta in Italia prima di farvi ingresso, oppure iscriversi volontariamente al SSN procedendo ad un apposito versamento.
Come tutelo la mia salute se non ho il permesso di soggiorno?
Il cittadino extraUE privo di titolo di soggiorno presente in Italia ha comunque diritto alle prestazioni essenziali ed urgenti e riceve il tesserino STP (straniero temporaneamente presente) presso la ASL o la prima struttura che lo prende in cura. Il tesserino STP ha validità semestrale ed è rinnovabile.
Con il tesserino, a parità di condizioni con i cittadini italiani, si ha diritto gratuitamente alle prestazioni essenziali o urgenti per: malattia, infortunio, gravidanza e maternità, salute dei minori a carico, vaccinazioni, malattie infettive, interventi di profilassi internazionale, programmi di medicina preventiva.
Si possono, inoltre, ottenere medicine presso le farmacie convenzionate; non si ha però diritto al medico di base.
In caso di ricovero, lo straniero privo di titolo di soggiorno non rischia di essere denunciato da parte dei sanitari, salvo il caso in cui sussista obbligo di referto, in condizione di parità con i cittadini italiani.
...In caso di gravidanza?
L'articolo 19 del Testo Unico Immigrazione prevede il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Pertanto, le donne in stato di gravidanza possono richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza) per il periodo di gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del figlio.
La domanda di permesso va presentata direttamente presso la Questura-Ufficio immigrazione e deve essere accompagnata da un certificato medico, rilasciato da una struttura pubblica oppure da una struttura o da un medico privato con vidimazione dell'ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
Il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato anche in favore del marito convivente della donna in stato di gravidanza, (grazie ad una pronuncia della Corte Costituzionale del luglio 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, lettera d) TU Immigrazione nella parte in cui non prevede lo stesso diritto anche a favore del marito convivente con la donna in gravidanza).
Tale permesso di soggiorno non consente lo svolgimento di attività lavorativa, viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza, è rinnovato fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio.
...Se vivo all'estero e ho bisogno di curarmi in Italia?
Se si risiede all'estero e si ha bisogno di cure in Italia, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche. In questo caso è anzitutto necessario richiedere l'apposito visto di ingresso presso l'ambasciata italiana del paese in cui si vive.
A tal fine bisogna presentare:
- una dichiarazione attestante la struttura sanitaria prescelta, il tipo di cure, la data di inizio delle cure e la durata presunta;
- una attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base delle spese presunte;
- una dichiarazione attestante la disponibilità di vitto e alloggio per il malato e il suo eventuale accompagnatore, compreso il periodo di degenza.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha durata corrispondente a quella del trattamento terapeutico e si può rinnovare in funzione delle cure.
In via eccezionale, ed in presenza di figli minori posso avere il permesso di soggiorno?
In deroga alle norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, è prevista la possibilità per i cittadini extraUE privi di titolo di soggiorno di ottenere un permesso di soggiorno a tempo determinato, a tutela dell'interesse di uno o più figli minorenni ed in presenza di gravi motivi connessi al loro sviluppo psico-fisico.
L' art. 31 comma 3 Testo Unico Immigrazione, infatti, prevede:
"Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza."
Tale domanda viene introdotta con ricorso al Tribunale per i Minorenni.
Il Tribunale dispone i necessari accertamenti sul nucleo familiare e sulla condizione dei minori interessati incaricando i competenti servizi sociali e può sentire i ricorrenti in apposita udienza.
Il procedimento si conclude, sentito il parere del Pubblico Ministero, con una pronuncia in camera di consiglio, di accoglimento o rigetto della domanda. In caso di accoglimento, il decreto del Tribunale autorizza i ricorrenti alla permanenza sul territorio nazionale per un periodo dallo stesso determinato e viene trasmesso alla Questura-Ufficio immigrazione.
Con tale decreto, presso la Questura, va presentata domanda di rilascio del conseguente permesso di soggiorno.
FAQ realizzate nell'ambito del progetto "La tutela dei consumatori immigrati", curato da Cittadinanzattiva con il contributo della Fondazione ANIA.
(ultimo aggiornamento: marzo 2012)