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FAQ

Chi può beneficiare della riduzione del 30% delle sanzioni amministrative per la violazione di alcune norme del Codice della Strada?
Possono usufruire del beneficio,  il trasgressore, il proprietario del veicolo e/o l’obbligato in solido.

Lo sconto è previsto per tutte le violazioni del Codice della Strada?
No. Sono escluse dal predetto beneficio le violazioni per le quali:
non è ammesso il pagamento in misura ridotta (comma 3° articolo 202 Codice della   Strada);
è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (ad eccezione dell'art. 193 commi 2° e 3°);
è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente alla prima violazione.

 

La riduzione del 30% si applica su tutto l'importo del verbale?
NO, la riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione e non sulle spese di procedimento e notifica.

Posso pagare la sanzione con l’importo ridotto anche nel caso in cui io voglia proporre il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
No. Nel caso in cui si voglia proporre un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace non si dovrà pagare l’importo della sanzione.

Se mi venisse notificato un verbale per una violazione alle norme del Codice della Strada dopo l'entrata in vigore della legge, potrei beneficiare comunque della riduzione del 30%?
SI, ad accezione dei casi già descritti nella domanda 2.

Come si calcolano i 5 giorni entro i quali si può usufruire della riduzione del 30%in caso di contestazione su strada? 
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 1.09.2013: il termine utile di pagamento è fino al 6.09.2013). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.

Ed in caso di notificazione successiva da quando decorrono i termini per usufruire della riduzione?
Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale o rivolgersi ad un’associazione di consumatori.

Cosa succede se effettuo il pagamento scontato oltre il termine dei  5 giorni?
Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.

Nel verbale ci saranno indicazioni per il pagamento con lo sconto del 30%?
Sul verbale dovrà essere chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.

Se ho diritto allo sconto del 30% e non posso usufruirne perché non sono stato informato come posso tutelarmi?
In questi casi bisogna valutare i singoli casi e le circostanze che hanno causato la mancata informazione. Le associazioni di consumatori potranno fornire le informazioni necessarie.

 

Aggiornamento agosto 2013

Redazione Online

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