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A fronte delle molteplici segnalazioni ricevute da associazioni e consumatori relative alle modifiche delle condizioni contrattuali delle forniture di energia da parte delle aziende del mercato libero, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) hanno chiarito le situazioni in cui tali modifiche SONO PRATICABILI (e quindi non rientrano in quanto previsto dal decreto) e NON SONO PRATICABILI (e quindi rientrano in quanto previsto dal decreto), alla luce del cd. decreto “Aiuti-bis” (dl 9 agosto 2022 n. 115), convertito in legge a settembre (Legge 21 settembre 2022 n. 142).
Il decreto prevede che fino al 30 aprile 2023 venga sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Sono considerati, altresì, inefficaci i preavvisi comunicati prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
L’AGCM e ARERA, viste le diverse segnalazioni ricevute dai consumatori, hanno deciso di chiarire, in maniera congiunta, la natura e i vincoli della suddetta disposizione normativa. Il fine è quello di consentire ai consumatori ed imprese una corretta interpretazione dei reciproci diritti e doveri.

Di seguito i chiarimenti forniti dalle due Autorità relativamente all’applicabilità di quanto previsto dal decreto aiuti-bis.

MODIFICHE UNILATERALI
L’art. 13 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato da ARERA, disciplina i termini e le modalità di preavviso per le “variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali” e per le “evoluzioni automatiche delle condizioni economiche”. Pertanto “durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore può decidere di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali”. Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse RIENTRANO pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22.

EVOLUZIONI AUTOMATICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Per quanto riguarda le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità. NON RIENTRANO nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

OFFERTE PLACET.
NON RIENTRANO nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22 nemmeno le cd. offerte PLACET. Si tratta di offerte contrattuali operate nel mercato libero, in cui il venditore decide il prezzo ma a condizioni regolate dall’Autorità. La regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi). Tale rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22.

PROPOSTE DI RINEGOZIAZIONE
Per quanto riguarda gli operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere, va precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto. Attenzione: IL VENDITORE NON PUO’ RITENERE RISOLTO IL CONTRATTO SENZA LA PRONUNCIA DEL GIUDICE e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale. Una condotta di questo tipo viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

RECESSO DEL VENDITORE
Per i clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di PREAVVISO NON INFERIORE A 6 MESI.
L’esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza.

Per i cittadini che volessero informazioni o fare segnalazioni su cambi contrattuali, bollette esose o poco chiare, Cittadinanzattiva ha messo a disposizione uno sportello telefonico nazionale attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17, al n. 0636718040.

Aggiornamento ai consumatori finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2021

Naissa Niyaoui

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