L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, per modifiche illeggitime sul prezzo della fornitura del servizio di luce e gas, disposto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. DL Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. La norma in questione sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia delle clausole contrattuali, che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, e dei preavvisi già inviati alla clientela, salvo che le modifiche si siano perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Dopo aver accertato le pratiche scorrette, l'Autorità ha sancito:
- rispetto a Iberdrola e E.On, l’obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta, a favore dei consumatori che hanno sottoscritto nuovi contratti a condizioni peggiorative; di consentire di ritornare in fornitura alle originarie condizioni ai consumatori che, a seguito della risoluzione, hanno scelto un nuovo fornitore o sono stati trasferiti alla fornitura in regime di salvaguardia;
- nei confronti di Dolomiti e di Iren, la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto;
- nei confronti delle quattro società, l’obbligo di informare i consumatori sull’inefficacia delle comunicazioni inviate e sulle misure cautelari.
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Aggiornamento ai consumatori finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2021