Il 7 Giugno entra in vigore il Regolamento UE 2021/782 relativo ai diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. La nuova proposta di regolamento interviene aggiornando la vigente normativa, ovvero il regolamento n. 1371/2007 che concerne sempre i diritti e gli obblighi del passeggero. L’intento della nuova proposta è quello di garantire maggiore assistenza ai passeggeri in caso di interruzione del viaggio, con particolare riferimento ai viaggiatori più vulnerabili, come persone con disabilità o a mobilità ridotta.
Il regolamento, entrato in vigore il 6 Giugno 2021, si applica ai viaggi ferroviari internazionali o nazionali in tutta l’Unione Europea a partire dal 7 Giugno 2023.
Tra le disposizioni aggiornate spiccano:
- Il diritto agli itinerari alternativi. Se al passeggero non vengono comunicate soluzioni, in caso di interruzioni del viaggio, il passeggero ha diritto di organizzare autonomamente un itinerario alternativo con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico per ferrovia o autobus e l’impresa ferroviaria rimborsa al passeggero i costi «necessari, adeguati e ragionevoli» del biglietto aggiuntivo;
- Disposizioni per persone con disabilità e persone a mobilità ridotta. Viene ridotto a 24 ore il periodo di pre-notifica per le richieste di assistenza, unitamente a una serie di altre misure;
- Disposizioni per la parità di trattamento. È vietata la discriminazione basata sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento all’interno dell’Unione da parte del trasportatore o del venditore di biglietti e del tour operator.
- Clausola di forza maggiore. Le imprese ferroviarie non sono tenute a corrispondere un indennizzo per ritardi o cancellazioni in caso di circostanze straordinarie quali una pandemia o condizioni meteorologiche estremi;
- Gravi perturbazioni del servizio. In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e con i gestori delle stazioni, le imprese ferroviarie dovrebbero predisporre piani di emergenza (che includano sistemi di informazione e di allarme accessibili) per essere preparati alla possibilità di una grave perturbazione del servizio e di ritardi prolungati che potrebbero far rimanere a terra un numero significativo di passeggeri;
- Disposizioni in materia di trasporto di biciclette: sui nuovi treni si dovrebbero prevedere un numero minimo di posti per biciclette.