Il Consiglio per i trasporti, le telecomunicazioni e l'energia dell’UE ha raggiunto un accordo politico sulla revisione dei regolamenti sui diritti dei passeggeri aerei e sulla responsabilità delle compagni. L’accordo vuole introdurre nuove norme che mirino a rafforzare e chiarire diversi diritti già esistenti, introducendone anche alcuni nuovi.
Nell’accordo, tra i diritti principali che si vuole rafforzare, figurano:
• il diritto a essere riprotetti;
• il diritto all'assistenza;
• il diritto all'informazione;
• il diritto alla compensazione in caso di cancellazioni e ritardi.
Diritto alla riprotezione
L’accordo prevede che le compagnie aeree debbano offrire ai passeggeri una riprotezione il prima possibile, compresa la possibilità di essere riprotetti su voli operati da altri vettori oppure mezzi di trasporto alternativi, se del caso.
Nel caso in cui una compagnia aerea non offra un'adeguata riprotezione entro tre ore dall'interruzione del servizio, i passeggeri possono organizzarsi autonomamente e chiedere un rimborso pari a un massimo del 400% del costo iniziale del biglietto.
Diritto all'assistenza
L’accordo prevede che se una compagnia aerea non fornisce assistenza (inteso come ristoro, cibo e sistemazione), i passeggeri possono organizzarsi autonomamente ed essere successivamente rimborsati. In caso di ritardo in pista, i passeggeri avrebbero diritto a un'assistenza minima e dovrebbero essere sbarcati dopo tre ore.
Diritto all'informazione
Nuove disposizioni vogliono introdurre termini rigorosi entro i quali le compagnie aeree devono rispondere ai reclami dei passeggeri. I passeggeri avrebbero fino a sei mesi dall'interruzione del volo per presentare una richiesta o un reclamo alla compagnia aerea. È introdotto un termine di 14 giorni dalla presentazione della richiesta entro il quale le compagnie aeree dovranno pagare la compensazione pecuniaria o fornire una risposta chiara motivata al passeggero.
Diritto alla compensazione in caso di cancellazioni e ritardi
Il Consiglio propone soglie aggiornate di compensazione per i ritardi prolungati.
Le compagnie aeree non hanno il diritto di rifiutare la compensazione invocando "circostanze eccezionali", a meno che dimostrino di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare interruzioni
La compensazione varia in funzione della distanza:
- viaggi inferiori a 3 500 km e all'interno dell'UE: la compensazione si applica per ritardi pari o superiori a 4 ore (300 euro)
- viaggi superiori a 3 500 km: la compensazione si applica per ritardi pari o superiori a 6 ore (500 euro)
La posizione del Consiglio introduce varie modifiche per quanto riguarda le norme in materia di cancellazioni per le quali i passeggeri possono chiedere una compensazione. I passeggeri informati della cancellazione del volo con un preavviso inferiore a 14 giorni prima della partenza hanno diritto a una compensazione pecuniaria. In caso di cancellazione, la compagnia aerea deve fornire ai passeggeri moduli precompilati con cui possano richiedere la compensazione.
Il Consiglio vuole inoltre disincentivare la politica molto diffusa in caso di mancata presentazione all'imbarco ("no show policy"). A tal proposito, i passeggeri cui venga negato l'imbarco su un volo di ritorno perché non hanno preso il volo di andata avrebbero diritto a una compensazione.
La posizione del Consiglio sarà esaminata dal Parlamento europeo in una seconda lettura. Il Parlamento avrà poi la possibilità di approvare, modificare o respingere la posizione del Consiglio.