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Con la recente sentenza n. 3307/2026, il TAR Lazio (Sez. I-ter) ha affrontato una delle criticità più frequenti del sistema dei flussi di ingresso per lavoro: l’impossibilità per il lavoratore straniero di ottenere il permesso di soggiorno a causa dell’inerzia della Prefettura nel fissare l’appuntamento. Il caso specifico riguarda un cittadino del Bangladesh entrato regolarmente in Italia nel luglio 2023 con visto per lavoro subordinato: nonostante le ripetute richieste di appuntamento allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la Prefettura non ha mai fissato la data per la firma del contratto di soggiorno, impedendo così il completamento della procedura necessaria al rilascio del permesso.

Nel frattempo il lavoratore aveva comunque iniziato a lavorare regolarmente, percependo retribuzione e versando contributi, ma dopo oltre un anno di inattività amministrativa, la Prefettura aveva addirittura disposto la revoca del nullaosta per una mera difformità tra l’indirizzo dell’alloggio originariamente indicato e quello successivamente certificato. Tale provvedimento è stato poi annullato in autotutela dalla stessa amministrazione, senza però che il procedimento venisse concluso. Quella del Tar rappresenta una decisione di notevole rilievo avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura perché interviene su una disfunzione sistemica della procedura dei flussi: l’impossibilità per molti lavoratori stranieri, pur entrati legalmente e regolarmente occupati, di ottenere il permesso di soggiorno a causa dei ritardi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Approfondisci

Valentina Ceccarelli

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