Dal 6 aprile è in vigore il nuovo articolo 570 bis del codice penale che punisce in modo specifico il coniuge che non adempie agli obblighi economici previsti a seguito della separazione e del divorzio. La novità sta nel fatto che la legge fino ad oggi in vigore puniva solo il genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli e ai discendenti (ossia faceva mancare ai familiari lo stretto necessario per vivere) mentre oggi essa si estende al coniuge che abbia omesso di pagare “ogni tipologia di assegno”. Cambia dunque il codice penale e chi non paga quanto dovuto per il mantenimento dei figli e dell'ex coniuge rischia una multa di oltre 1000 euro e il carcere fino a un anno. Ma è caos sull'applicazione e sulle diverse tutele che ne derivano.