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La cittadinanza italiana è uno status in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

La cittadinanza si acquista automaticamente:

  • per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana. È inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
  • per adozione: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto;
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana;
  • per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.

La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

La cittadinanza si può invece richiedere:

  • per acquisto volontario: lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (o ascendente in linea retta fino al secondo grado) siano stati cittadini italiani per nascita, acquista la cittadinanza italiana in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia per due anni al compimento dei 18 anni e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
  • per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente;
  • per matrimonio o unione civile;
  • per residenza (c.d. “naturalizzazione”).

 

La cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di “Ius soli” non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.

 

La cittadinanza per matrimonio/unione civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.

Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale.

 

La cittadinanza per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare permesso di soggiorno e continuità dell’iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.

Può richiedere la cittadinanza per residenza:

  • cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni;
  • cittadino U.E. residente in Italia da almeno 4 anni;
  • cittadino apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello status;
  • cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92);
  • cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n. 91/92);
  • cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione;
  • cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
  • dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992).

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Il reddito da certificare è quello relativo ai tre anni precedenti quello in cui si presenta la domanda di cittadinanza, nei seguenti limiti annuali:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Tale limite reddituale deve sussistere ed essere garantito per tutta la durata della procedura di concessione della cittadinanza.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero può presentare la domanda di cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi sul portale del Ministero dell'Interno al seguente link: www.portaleservizi.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

Eseguita la registrazione, che per i residenti in Italia richiede il possesso dello SPID, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata. 

 

COME COMUNICARE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. Tutte le comunicazioni, le trasmissioni di documenti e le richieste di informazione andranno rivolte agli Uffici di cittadinanza esclusivamente in modalità informatica specificando nell’oggetto della mail il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/K10C/...). Gli interessati o i loro legali rappresentanti dovranno quindi comunicare con la Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I richiedenti la cittadinanza italiana possono anche chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

  • 3346909996 lunedì
  • 06/46539955 mercoledì
  • 3316536673 venerdì

 

DECRETO SICUREZZA, COSA CAMBIA PER LA CITTADINANZA ITALIANA?

Il Decreto Sicurezza e immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) è stato varato dal precedente Governo ed è entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

Il Decreto, in particolare, è intervenuto sulle procedure di acquisizione della cittadinanza italiana prevedendo un aumento del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, da 24 mesi (2 anni) a 48 mesi (4 anni) applicabile ai nuovi procedimenti, alle pratiche già presentate e ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Inoltre, il Decreto inserisce un’ulteriore condizione richiesta per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri per matrimonio e per residenza: quella di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n. 286/98) sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MAECI O MIUR.

Ancora, il contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza italiana (istituito nel 2009 durante il Governo Berlusconi all’interno del “Pacchetto Sicurezza”) aumenta, passando da 200 euro a 250 euro.

Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo, per Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno.

 

LE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE SULLA CITTADINANZA ITALIANA

Il Decreto Legge n. 130 del 21 ottobre 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare” - convertito con Legge n. 173 del 2020 - ha emendato, ma solo parzialmente, il precedente Decreto Sicurezza e Immigrazione, introducendo alcune importanti modifiche anche in tema di cittadinanza.

Il nuovo Decreto è intervenuto riducendo il termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana elevato dal Decreto Sicurezza a 48 mesi (4 anni) ripristinando il vecchio termine di 24 mesi (2 anni), prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi (3 anni).

Ciò significa quindi che, dal momento della presentazione della domanda, il Ministero dell’Interno avrà 24 mesi di tempo, prorogabili discrezionalmente fino ad un massimo di 36, per emettere un provvedimento finale (positivo o negativo).

Attenzione! Purtroppo tale previsione normativa non è retroattiva: questo significa che il beneficio del nuovo termine ridotto varrà solamente per le nuove domande presentate dal giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del nuovo Decreto (20 dicembre 2020). 

Sono quindi escluse tutte le domande presentate o già in corso prima di tale data, alle quali rimane applicabile il termine di 48 mesi (4 anni) previsto dal Decreto Sicurezza.

LEGGI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana 

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Legge 18 dicembre 2020, n. 173

 

Valentina Ceccarelli

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