Menu

Comunicati

 

Indicazioni per ottenere rimborsi, voli alternativi, e la compensazione pecuniaria basata sulla lunghezza della tratta soppressa.

“Il Regolamento Europeo n. 261/04 prevede che, in caso di cancellazione del volo, il passeggero abbia diritto o al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, o all’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile, o ancora all’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Nel caso in cui la compagnia non offra, o non riesca ad offrire, un volo alternativo per giungere a destinazione, allora ha l’obbligo di rimborsare integralmente il costo del biglietto acquistato dal passeggero.”

La conoscenza di questa e di altre informazioni, raccolte da Cittadinanzattiva in una piccola guida online, può fare la differenza in questo periodo. Cittadinanzattiva, oltre alla pagina sul tema, ha anche attivato un indirizzo email dedicato proprio alle segnalazioni di voli cancellati: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L’avvicinarsi dell’estate e le conseguenze che il COVID ha avuto sulle compagnie aeree - costrette a diminuire il personale impiegato - stanno comportando diversi disagi nei vari aeroporti nazionali e internazionali: per chi è in partenza o lo sarà nelle prossime settimane, vedersi annullare il proprio volo, magari dopo mesi di attesa, è sicuramente un disagio nel quale non si vorrebbe mai incorrere. Cittadinanzattiva, con la guida utile e la mail di riferimento vuole fornire a tutti i cittadini un aiuto per orientarsi nel caso in cui tali problematiche dovessero presentarsi, indicando ad esempio quando può essere chiesto il rimborso per il volo cancellato e in quali casi non è invece possibile, i tempi e i soggetti a cui inoltrare la richiesta, oltre a chiarire le varie alternative al rimborso. Ad esempio, in caso di volo cancellato senza comunicazione preventiva da parte della compagnia aerea, oltre al rimborso, è possibile chiedere anche una compensazione pecuniaria pari a 250€, 400€ o 600€, a seconda della lunghezza della tratta soppressa (rispettivamente inferiore a 1500km, tra i 1500km e 3000km e oltre i 3000km).

Mediamente per inoltrare una richiesta di rimborso, si hanno due anni di tempo a partire dalla data del volo oggetto della cancellazione. Tale lasso di tempo può però variare da compagnia a compagnia: quelle italiane rispettano tale limite, mentre altre compagnie europee possono imporre scadenze che vanno da 1 a 3 anni dalla cancellazione del volo.

 

Ufficio Stampa

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido